Art. 2. 1. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui all'art. 1, comma 430, terzo capoverso della legge 24 dicembre 2005, n. 266, i comuni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupuazione, divisione III, apposita domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. La domanda deve indicare: il numero degli abitanti del comune richiedente; il numero dei soggetti che svolgono attivita' socialmente utili con oneri a carico del comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 1999 o da una data precedente; dichiarazione del comune che gli oneri per il pagamento degli assegni socialmente utili non sono a carico, in tutto o in parte, di enti diversi dal comune medesimo.