Art. 2.
  1.  Ai  fini  dell'ammissione  ai  contributi  di  cui  all'art. 1,
comma 430,  terzo  capoverso  della legge 24 dicembre 2005, n. 266, i
comuni  devono  presentare  al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  -  Direzione  generale  ammortizzatori  sociali  e incentivi
all'occupuazione, divisione III, apposita domanda entro trenta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
  2. La domanda deve indicare:
    il numero degli abitanti del comune richiedente;
    il  numero  dei soggetti che svolgono attivita' socialmente utili
con  oneri a carico del comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio
1999 o da una data precedente;
    dichiarazione  del  comune  che  gli oneri per il pagamento degli
assegni  socialmente utili non sono a carico, in tutto o in parte, di
enti diversi dal comune medesimo.