Art. 4. Qualora l'assegnazione di cui all'art. 3 del presente decreto non esaurisca le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 430, terzo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'assegnazione delle somme residue proporzionalmente alle risorse gia' assegnate ai comuni interessati. Roma, 9 maggio 2006 Il direttore generale: Mancini