Art. 4.
  Qualora  l'assegnazione  di cui all'art. 3 del presente decreto non
esaurisca  le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 430, terzo
capoverso,  della  legge  23 dicembre  2005, n. 266, il Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  provvede all'assegnazione delle
somme residue proporzionalmente alle risorse gia' assegnate ai comuni
interessati.
    Roma, 9 maggio 2006
                                       Il direttore generale: Mancini