L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO

  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,   concernente   la   riforma   della   vigilanza  sulle
assicurazioni;
  Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo
del Codice delle assicurazioni private;
  Visto  il  Capo  V del Titolo X del decreto legislativo 7 settembre
2005,  n.  209,  concernente  il  risarcimento del danno derivante da
sinistri avvenuti all'estero;
  Ritenuta  la necessita' di disciplinare il funzionamento del Centro
di  informazione  italiano  in conformita' all'art. 154, comma 5, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente Regolamento, si intendono per:
    a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    b) «Centro»:  il Centro di informazione italiano istituito presso
l'ISVAP,  ai  sensi  dell'art.  154, comma 5, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
    c) «assicurazione   obbligatoria   della  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore, per i rischi di cui al ramo 10
diversi  dalla  responsabilita'  del  vettore  di  cui  all'art 2 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    d) «mandatario per la liquidazione dei sinistri»: persona od ente
designato, ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 7 settembre
2005,   n.   209  dalle  imprese  di  assicurazione  che  coprono  la
responsabilita'  civile  derivante dalla circolazione dei veicoli che
stazionano  abitualmente  in  Italia  per  i rischi di cui al ramo 10
diversi  dalla  responsabilita' del vettore, in ciascuno Stato membro
ai  fini  della  gestione e liquidazione dei sinistri di cui all'art.
151 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    e) «imprese  italiane»:  le  imprese di assicurazione aventi sede
legale  in  Italia  e  le  sedi  secondarie  in  Italia di imprese di
assicurazione  aventi  sede  legale  in  uno Stato terzo, autorizzate
all'esercizio  dell'assicurazione  obbligatoria della responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore, per i
rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    f) «altre  imprese»:  le  imprese  di  assicurazione  aventi sede
legale   in   uno   Stato   membro   diverso  dall'Italia,  abilitate
all'esercizio  dell'assicurazione di cui alla lettera c) in regime di
stabilimento  o  di liberta' di prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica;
    g) «ANIA»: l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.