L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private; Visto il Capo V del Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero; Ritenuta la necessita' di disciplinare il funzionamento del Centro di informazione italiano in conformita' all'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Nel presente Regolamento, si intendono per: a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) «Centro»: il Centro di informazione italiano istituito presso l'ISVAP, ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; c) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore di cui all'art 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) «mandatario per la liquidazione dei sinistri»: persona od ente designato, ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 dalle imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente in Italia per i rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore, in ciascuno Stato membro ai fini della gestione e liquidazione dei sinistri di cui all'art. 151 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; e) «imprese italiane»: le imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; f) «altre imprese»: le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia, abilitate all'esercizio dell'assicurazione di cui alla lettera c) in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica; g) «ANIA»: l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.