Art. 4. Adempimenti delle imprese 1. Ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto, le imprese italiane e le altre imprese che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a trasmettere all'ANIA, secondo specifiche modalita' tecniche comunicate da quest'ultima, in conformita' alla convenzione stipulata con l'ISVAP, i seguenti dati: a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo assicurato; b) i numeri delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli indicati alla lettera a); c) il periodo di validita' della garanzia assicurativa prestata per ognuno dei veicoli assicurati, di cui alla lettera a). 2. Il primo invio dei dati indicati al comma 1 e' stabilito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 3. Con cadenza giornaliera sono trasmesse tutte le variazioni e le integrazioni dei dati gia' comunicati, aggiornate almeno ai trenta giorni antecedenti la data di trasmissione. 4. Qualora il Centro o l'ANIA richiedano alle imprese i dati di cui al comma 1, lettere b) e c) che risultino non disponibili, le imprese sono tenute a fornire riscontro entro dieci giorni dalla richiesta. 5. Le procedure, i tempi e le modalita' d'invio dei dati da parte delle imprese di cui al comma 1, ove non espressamente disciplinate dal presente Regolamento, sono definite nella convenzione di cui all'art. 3, comma 2. 6. La convenzione, di cui all'art. 3, comma 2, indica le modalita' di controllo e di documentazione necessarie all'ISVAP per la verifica dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del presente Regolamento. 7. Le imprese italiane e le altre imprese comunicano al Centro il nome e l'indirizzo del proprio mandatario incaricato per la liquidazione dei sinistri negli Stati membri, indicando la data di decorrenza dell'incarico.