Art. 5. Conservazione dei dati 1. I dati di cui all'art. 3, lettere d) ed f) sono conservati dall'ISVAP, per le finalita' proprie del Centro, per gli ultimi sette anni. 2. I dati di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) sono conservati dall'ANIA, per le finalita' proprie del Centro, per sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione. Le modalita' di conservazione sono definite nella convenzione di cui all'art. 3, comma 2.