Art. 5.
                       Conservazione dei dati
  1.  I  dati  di  cui  all'art.  3, lettere d) ed f) sono conservati
dall'ISVAP, per le finalita' proprie del Centro, per gli ultimi sette
anni.
  2.  I  dati  di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) sono conservati
dall'ANIA,  per le finalita' proprie del Centro, per sette anni dalla
data  di  cessazione  dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza
del  contratto  di  assicurazione. Le modalita' di conservazione sono
definite nella convenzione di cui all'art. 3, comma 2.