Art. 6. Misure di sicurezza 1. L'ISVAP adotta le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto ed il regolare trattamento dei dati di cui all'art. 3, nonche' la loro riservatezza, la sicurezza e l'integrita' dei dati trattati in conformita' alla normativa in materia di protezione dei dati personali.