Art. 6.
                         Misure di sicurezza
  1.  L'ISVAP  adotta  le  misure  tecniche,  logiche,  informatiche,
procedurali,  fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto
ed  il  regolare  trattamento  dei dati di cui all'art. 3, nonche' la
loro  riservatezza,  la sicurezza e l'integrita' dei dati trattati in
conformita'   alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali.