Art. 3.
    1.  Al  termine  del  terzo  anno  di  attivita' dell'Universita'
telematica   di   cui  all'art.  1,  il  Comitato  nazionale  per  la
valutazione  del  sistema universitario provvedera' ad effettuare una
valutazione  dei  risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti
annuali del nucleo di valutazione interno dell'Universita' stessa.
    2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della Giustizia
per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
      Roma, 10 maggio 2006
                                                 Il Ministro: Moratti