Art. 2. Definizioni e condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: a) «Regolamento»: il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali; c) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio; d) «AGEA»: Organismo di coordinamento degli Organismi pagatori riconosciuti; e) «Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore riconosciuto competente in base alla sede legale o residenza dell'impresa o della persona fisica che fa domanda; f) «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualsiasi persona fisica o giuridica, o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, che esercita l'attivita' agricola nel settore delle produzioni di frutta a guscio previste all'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003; g) «Superficie ammissibile al pagamento di cui all'art. 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003» l'appezzamento piantato con alberi da frutto a guscio conforme ai requisiti minimi di cui all'art. 15 del regolamento alla data fissata a norma dell'art. 11 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004.