Art. 2.
  Definizioni e condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
    a) «Regolamento»:   il   regolamento   (CE)  n.  1973/2004  della
Commissione  del  29 ottobre  2004, recante modalita' di applicazione
del regolamento (CE) n. 1782/2003;
    b) «Ministero»:   il   Ministero   delle   politiche  agricole  e
forestali;
    c) «Regione»:  la  regione o la provincia autonoma competente per
territorio;
    d) «AGEA»:  Organismo  di  coordinamento degli Organismi pagatori
riconosciuti;
    e) «Organismo   pagatore»:   l'Organismo   pagatore  riconosciuto
competente  in base alla sede legale o residenza dell'impresa o della
persona fisica che fa domanda;
    f) «Agricoltore»:   ai   sensi   dell'art.   2,   lettera a)  del
regolamento  (CE) n. 1782/2003, qualsiasi persona fisica o giuridica,
o  un'associazione  di  persone  fisiche  o  giuridiche, che esercita
l'attivita'  agricola nel settore delle produzioni di frutta a guscio
previste  all'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del medesimo regolamento
(CE) n. 1782/2003;
    g) «Superficie  ammissibile  al  pagamento di cui all'art. 83 del
regolamento  (CE) n. 1782/2003» l'appezzamento piantato con alberi da
frutto  a  guscio conforme ai requisiti minimi di cui all'art. 15 del
regolamento  alla  data  fissata a norma dell'art. 11 paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 796/2004.