Art. 4.
                          Domande di aiuto
  1.  La  domanda  di  aiuto,  redatta  secondo  modalita'  e criteri
definiti  dall'Organismo  pagatore,  sulla  base  di criteri generali
individuati dall'AGEA -- Organismo di coordinamento e' presentata, ai
sensi  dell'art.  11, del regolamento (CE) n. 796/2004, entro la data
del  15 maggio di ogni anno, dagli agricoltori all'Organismo pagatore
medesimo.
  2.  L'Organismo  pagatore definira', sulla base di criteri generali
individuati dall'AGEA -- Organismo di coordinamento, gli elementi che
dovranno  essere  contenuti nelle domande di aiuto ai sensi dell'art.
13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 796/2004.