Art. 5.
Gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo
  1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  del  regolamento  e per consentire le
prescritte  comunicazioni alla Commissione CE, l'AGEA -- Organismo di
coordinamento trasmette al Ministero e alle Regioni:
    entro  il 15 settembre i dati disponibili relativi alle superfici
per  le  quali  e'  stata  presentata  domanda  di aiuto nell'anno in
questione;
    entro  il  31 ottobre  i  dati definitivi relativi alle superfici
oggetto di domanda nell'anno in questione, ottenuti tenendo conto dei
controlli gia' effettuati;
    entro   il  31 luglio  dell'anno  successivo  i  dati  definitivi
relativi  alle superfici per le quali l'aiuto e' stato effettivamente
versato,  a titolo dell'anno considerato, previa eventuale detrazione
delle  riduzioni  delle superfici di cui al titolo IV, capitolo 1 del
regolamento (CE) n. 796/2004.
  2.  Il  Ministero,  sulla base dei dati di cui al precedente comma,
verifica,  entro  il  30 novembre  di  ogni  anno,  il  rispetto  del
massimale   comunitario   stabilito  all'art.  84,  paragrafo 1,  del
regolamento  (CE)  n.  1782/2003  e  determina  il livello dell'aiuto
definitivo.