Art. 5. Gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo 1. Ai sensi dell'art. 3, del regolamento e per consentire le prescritte comunicazioni alla Commissione CE, l'AGEA -- Organismo di coordinamento trasmette al Ministero e alle Regioni: entro il 15 settembre i dati disponibili relativi alle superfici per le quali e' stata presentata domanda di aiuto nell'anno in questione; entro il 31 ottobre i dati definitivi relativi alle superfici oggetto di domanda nell'anno in questione, ottenuti tenendo conto dei controlli gia' effettuati; entro il 31 luglio dell'anno successivo i dati definitivi relativi alle superfici per le quali l'aiuto e' stato effettivamente versato, a titolo dell'anno considerato, previa eventuale detrazione delle riduzioni delle superfici di cui al titolo IV, capitolo 1 del regolamento (CE) n. 796/2004. 2. Il Ministero, sulla base dei dati di cui al precedente comma, verifica, entro il 30 novembre di ogni anno, il rispetto del massimale comunitario stabilito all'art. 84, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e determina il livello dell'aiuto definitivo.