Art. 9.
  Uniformita' delle norme ed Ente erogatore degli aiuti comunitari
  1.  Alla  corresponsione  degli  aiuti  previsti  all'art.  83  del
regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio, imputabili al Fondo
europeo  agricolo  di  orientamento  e  garanzia  (FEOGA)  -  Sezione
garanzia,  provvede, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/1995 della
Commissione del 7 luglio 1995, l'Organismo pagatore, sulla base delle
procedure dallo stesso predisposte.
  2.  L'Organismo  pagatore,  provvede  al versamento degli aiuti, ai
sensi  dell'art.  28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
nel periodo che va dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno successivo.