Art. 9. Uniformita' delle norme ed Ente erogatore degli aiuti comunitari 1. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvede, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995, l'Organismo pagatore, sulla base delle procedure dallo stesso predisposte. 2. L'Organismo pagatore, provvede al versamento degli aiuti, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel periodo che va dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno successivo.