Art. 10.
  1.  Le  imprese interessate trasmettono all'organismo competente di
cui  all'art. 2, comma 3, entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e
15 ottobre  di  ogni anno, gli elementi ripresi all'art. 46, punto 1,
lettere a)  e b), del «regolamento», riferiti ai rispettivi trimestri
precedenti.
  2. Gli elementi di cui al comma 1 sono di seguito specificati:
    a) le  imprese  che  acquistano  burro  di  intervento quelle che
effettuano  la  fabbricazione  di burro addizionato di rivelatori, di
burro  concentrato  addizionato  o  meno  di  rivelatori,  quelle che
effettuano  l'aggiunta  di  rivelatori  alla  crema o importano crema
tracciata,  quelle  che  importano  o  fabbricano  i  prodotti di cui
all'art.  4, paragrafo 1, punto b) ii) del «regolamento», trasmettono
i dati di cui all'allegato VIII del regolamento utilizzando lo schema
ivi riportato;
    b) le  imprese  che fabbricano prodotti intermedi di cui all'art.
4,  paragrafo 1, punto b) ii) del «regolamento» trasmettono i dati di
cui  all'allegato  IX  del  «regolamento»  utilizzando  lo schema ivi
riportato;
    c) le  imprese riconosciute che utilizzano prodotti non tracciati
per  la  fabbricazione  di  prodotti  finali comunicano i dati di cui
all'allegato  X  del  regolamento secondo lo schema ivi riportato e i
prezzi  pagati,  in  media  ponderata  con  l'indicazione  dei valori
estremi, per il burro, la crema e il burro concentrato;
    d) le  imprese che utilizzano prodotti addizionati di rivelatori,
che   non   usufruiscono   della  deroga  prevista  all'art.  41  del
«regolamento»,   trasmettono  i  dati  di  cui  all'allegato  XI  del
«regolamento»  secondo  lo schema ivi riportato e i prezzi pagati, in
media  ponderata con indicazione dei valori estremi, per il burro, la
crema e il burro concentrato addizionati di rivelatori.
  3.  L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, rileva a sondaggio, per
ogni  trimestre,  i  prezzi  pagati per il burro, la crema e il burro
concentrato  addizionati  di rivelatori dagli utilizzatori finali che
usufruiscono della deroga di cui all'art. 41, del regolamento.
  4.  L'organismo  di cui all'art. 2, comma 3, comunica i dati di cui
ai  commi  2  e  3 del presente articolo al Ministero delle politiche
agricole   e  forestali  -  Dipartimento  delle  filiere  agricole  e
agroalimentari  -  Direzione  generale  delle  politiche  agricole  -
Polagr.  III - via XX settembre 20 - Roma entro il 1° febbraio, il 1°
maggio,  il  1° agosto  e  il 1° novembre di ogni anno, unitamente ai
casi di cui all'art. 46, punto 1, lettera c) del «regolamento».
  5.  I  prezzi  rilevati  dall'organismo di cui all'art. 2, comma 3,
sono  trasmessi  al  Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento  delle  filiere  agricole  e  agroalimentari - Direzione
generale  delle  politiche  agricole - Polagr. III, con l'indicazione
delle  medie  ponderate,  dei  valori  estremi  e dei quantitativi in
causa.
  6.  Anteriormente  al 15 gennaio di ogni anno i detentori di burro,
burro   concentrato,  crema  e  prodotti  intermedi,  addizionati  di
rivelatori,  che  cedono  tali  prodotti  agli  utilizzatori o ultimi
venditori   che  sottoscrivono  l'impegno  di  cui  all'art.  42  del
«regolamento» devono comunicare, per l'anno precedente, al competente
organismo  di  cui  all'art.  2, comma 3, i dati previsti al punto 2,
lettera a)  dell'art.  46  del  «regolamento»  secondo  lo schema ivi
riportato all'allegato XII.
  7.  Gli elementi di cui al comma 6 sono trasmessi dall'Organismo di
cui  all'art.  2,  comma 3,  al  Ministero delle politiche agricole e
forestali  -  Dipartiniento delle filiere agricole e agroalimentari -
Direzione  generale  delle politiche agricole - Polagr. III, entro il
1° febbraio di ogni anno.
  8.  Entro  il 1° febbraio di ogni anno l'AGEA - Area coordinamento,
comunica   al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  -
Dipartimento  delle  filiere  agricole  e  agroalimentari - Direzione
generale delle politiche agricole - Polagr. III gli elementi previsti
all'art. 46, punto 2, lettera b) del «regolamento».
  9.  L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, verifica periodicamente
la correttezza dei dati inviati ai sensi del comma 6.