Art. 10. 1. Le imprese interessate trasmettono all'organismo competente di cui all'art. 2, comma 3, entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre di ogni anno, gli elementi ripresi all'art. 46, punto 1, lettere a) e b), del «regolamento», riferiti ai rispettivi trimestri precedenti. 2. Gli elementi di cui al comma 1 sono di seguito specificati: a) le imprese che acquistano burro di intervento quelle che effettuano la fabbricazione di burro addizionato di rivelatori, di burro concentrato addizionato o meno di rivelatori, quelle che effettuano l'aggiunta di rivelatori alla crema o importano crema tracciata, quelle che importano o fabbricano i prodotti di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto b) ii) del «regolamento», trasmettono i dati di cui all'allegato VIII del regolamento utilizzando lo schema ivi riportato; b) le imprese che fabbricano prodotti intermedi di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto b) ii) del «regolamento» trasmettono i dati di cui all'allegato IX del «regolamento» utilizzando lo schema ivi riportato; c) le imprese riconosciute che utilizzano prodotti non tracciati per la fabbricazione di prodotti finali comunicano i dati di cui all'allegato X del regolamento secondo lo schema ivi riportato e i prezzi pagati, in media ponderata con l'indicazione dei valori estremi, per il burro, la crema e il burro concentrato; d) le imprese che utilizzano prodotti addizionati di rivelatori, che non usufruiscono della deroga prevista all'art. 41 del «regolamento», trasmettono i dati di cui all'allegato XI del «regolamento» secondo lo schema ivi riportato e i prezzi pagati, in media ponderata con indicazione dei valori estremi, per il burro, la crema e il burro concentrato addizionati di rivelatori. 3. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, rileva a sondaggio, per ogni trimestre, i prezzi pagati per il burro, la crema e il burro concentrato addizionati di rivelatori dagli utilizzatori finali che usufruiscono della deroga di cui all'art. 41, del regolamento. 4. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, comunica i dati di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III - via XX settembre 20 - Roma entro il 1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto e il 1° novembre di ogni anno, unitamente ai casi di cui all'art. 46, punto 1, lettera c) del «regolamento». 5. I prezzi rilevati dall'organismo di cui all'art. 2, comma 3, sono trasmessi al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III, con l'indicazione delle medie ponderate, dei valori estremi e dei quantitativi in causa. 6. Anteriormente al 15 gennaio di ogni anno i detentori di burro, burro concentrato, crema e prodotti intermedi, addizionati di rivelatori, che cedono tali prodotti agli utilizzatori o ultimi venditori che sottoscrivono l'impegno di cui all'art. 42 del «regolamento» devono comunicare, per l'anno precedente, al competente organismo di cui all'art. 2, comma 3, i dati previsti al punto 2, lettera a) dell'art. 46 del «regolamento» secondo lo schema ivi riportato all'allegato XII. 7. Gli elementi di cui al comma 6 sono trasmessi dall'Organismo di cui all'art. 2, comma 3, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartiniento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III, entro il 1° febbraio di ogni anno. 8. Entro il 1° febbraio di ogni anno l'AGEA - Area coordinamento, comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III gli elementi previsti all'art. 46, punto 2, lettera b) del «regolamento». 9. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, verifica periodicamente la correttezza dei dati inviati ai sensi del comma 6.