Art. 2.
  1.  I  riconoscimenti  di  cui  all'art.  12 del «regolamento» sono
rilasciati  dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome  di Trento e
Bolzano, alle imprese richiedenti i cui stabilimenti sono ubicati nei
loro territori.
  2.   Gli  organismi  competenti  al  rilascio  del  riconoscimento,
designati  dalle  autorita'  regionali  e  delle province autonome di
Trento e Bolzano, sono in seguito denominati «organo regionale».
  3. I controlli prescritti dal «regolamento», indicati nell'allegato
al   presente   decreto,  eccezion  fatta  per  quelli  afferenti  al
riconoscimento  degli  stabilimenti,  sono  esercitati dall'organismo
pagatore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto
stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.
  4. L'AGEA, in qualita' di autorita' competente per il coordinamento
dei   controlli  di  cui  al  comma 3,  coordina  l'espletamento  dei
controlli e delle attivita' correlate e ne definisce le modalita'.