Art. 2. 1. I riconoscimenti di cui all'art. 12 del «regolamento» sono rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, alle imprese richiedenti i cui stabilimenti sono ubicati nei loro territori. 2. Gli organismi competenti al rilascio del riconoscimento, designati dalle autorita' regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono in seguito denominati «organo regionale». 3. I controlli prescritti dal «regolamento», indicati nell'allegato al presente decreto, eccezion fatta per quelli afferenti al riconoscimento degli stabilimenti, sono esercitati dall'organismo pagatore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95. 4. L'AGEA, in qualita' di autorita' competente per il coordinamento dei controlli di cui al comma 3, coordina l'espletamento dei controlli e delle attivita' correlate e ne definisce le modalita'.