Art. 3. 1. Le domande di riconoscimento di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate, per ciascuno stabilimento, all'«organo regionale». 2. Gli stabilimenti per i quali viene presentata la domanda di riconoscimento devono possedere i requisiti previsti all'art. 13 e, se del caso, all'art. 10 del «regolamento». Le relative domande devono contenere gli impegni previsti allo stesso art. 13 e devono essere corredate dal certificato, con vigenza, di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dalla documentazione idonea a dimostrare la disponibilita' dello stabilimento e dalla planimetria del medesimo. 3. Le domande sono sotto scritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. 4. Le domande di riconoscimento per l'incorporazione di prodotti non tracciati nei prodotti finali devono contenere l'impegno prescritto all'art. 6, lettera b) del «regolamento» ed essere corredate dalla documentazione idonea a comprovare che lo stabilimento utilizza, mensilmente o annualmente, i quantitativi minimi prescritti allo stesso art. 6, lettera b) di equivalente burro, sotto forma di burro concentrato o crema non tracciati ovvero di prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato non tracciati.