Art. 3.
  1.  Le  domande  di riconoscimento di cui all'art. 2, comma 1, sono
presentate, per ciascuno stabilimento, all'«organo regionale».
  2.  Gli  stabilimenti  per  i  quali viene presentata la domanda di
riconoscimento  devono  possedere i requisiti previsti all'art. 13 e,
se  del  caso,  all'art.  10  del  «regolamento». Le relative domande
devono  contenere  gli  impegni previsti allo stesso art. 13 e devono
essere  corredate  dal  certificato,  con vigenza, di iscrizione alla
Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato, dalla
documentazione   idonea   a   dimostrare   la   disponibilita'  dello
stabilimento e dalla planimetria del medesimo.
  3.  Le  domande  sono  sotto  scritte  dal  titolare  o  dal legale
rappresentante    dell'impresa,   conformemente   alle   disposizioni
dell'art.  38  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000.
  4.  Le  domande  di riconoscimento per l'incorporazione di prodotti
non   tracciati   nei  prodotti  finali  devono  contenere  l'impegno
prescritto   all'art.  6,  lettera b)  del  «regolamento»  ed  essere
corredate   dalla   documentazione   idonea   a   comprovare  che  lo
stabilimento  utilizza,  mensilmente  o  annualmente,  i quantitativi
minimi  prescritti  allo  stesso  art.  6,  lettera b) di equivalente
burro,  sotto forma di burro concentrato o crema non tracciati ovvero
di  prodotti  intermedi  contenenti  burro  o  burro  concentrato non
tracciati.