Art. 4.
  1.  Per  il  rilascio  dei  riconoscimenti per la fabbricazione dei
prodotti   intermedi   si  applicano  le  disposizioni  complementari
previste al presente articolo.
  2. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono
i  requisiti e adempiono agli obblighi previsti agli articoli 10 e 12
del «regolamento».
  3.  Nella  domanda  sono  indicate  le caratteristiche dei prodotti
intermedi,  con  particolare riferimento alla composizione, il tenore
in  grasso  butirrico,  la prevista destinazione e le motivazioni che
giustificano la fabbricazione dei prodotti intermedi in questione.
  4.  La  domanda  e' corredata da una relazione tecnica che dimostri
che   la   fabbricazione   dei   prodotti   intermedi   oggetto   del
riconoscimento    e'    giustificata   per   la   fabbricazione   dei
corrispondenti prodotti finali.
  5.  I prodotti intermedi e i relativi stabilimenti di fabbricazione
sono riconosciuti o meno in base alla composizione dei prodotti, alla
effettiva  necessita'  tecnologica di fabbricare i prodotti intermedi
in stabilimenti diversi da quelli in cui avviene la trasformazione in
prodotto finale e tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 4,
paragrafo 1, lettera b) ii) del «regolamento».
  6. Non sono concessi riconoscimenti per prodotti intermedi ottenuti
dalla  semplice  miscelazione  di  materie  prime che potrebbe essere
effettuata  agevolmente anche negli stabilimenti di fabbricazione dei
prodotti finali.
  7.  La  domanda  e' corredata dall'elenco degli stabilimenti in cui
avviene  l'incorporazione  nei  prodotti  finali  o, se del caso, dei
primi  destinatari  ubicati sul territorio nazionale o di altri Stati
membri.  Tale  elenco  e'  trasmesso  dall'impresa  richiedente anche
all'organismo  di  cui  all'art.  2, comma 3, competente in relazione
all'ubicazione  degli  stabilimenti in cui avviene incorporazione nei
prodotti finali o dei primi destinatari.
  8.   Ogni  variazione  degli  elenchi  deve  essere  immediatamente
comunicata   dall'impresa   interessata   all'organo   regionale   ed
all'organismo   di   cui   all'art.   2,   comma 3,  territorialmente
competente.  Alla  fine  di  ogni  anno  deve essere inviato un nuovo
elenco aggiornato.
  9. Qualora gli stabilimenti di trasformazione o i primi destinatari
siano  ubicati  in altri Stati membri, l'organo regionale, che riceve
le  domande  di  riconoscimento  per  la  fabbricazione  di  prodotti
intermedi  trasmette  tempestivamente gli elenchi e gli aggiornamenti
di  cui  sopra  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento  delle  filiere  agricole  e  agroalimentari - Direzione
generale delle politiche agricole - Polagr. III - via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma.