Art. 6. 1. In materia di revoche e sospensioni dei riconoscimenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, del «regolamento». 2. Le revoche e le sospensioni dei riconoscimenti sono adottate dall'«organo regionale» su proposta delle autorita' deputate ad effettuare i controlli. Lo stesso «organo regionale» puo' adottare, ove se ne verifichino le condizioni, la decisione di cui all'art. 15, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, secondo comma, del «regolamento». 3. Le proposte di revoca o di sospensione sono corredate da una dettagliata relazione sulle inadempienze o sulle irregolarita' riscontrate e sono comunicate anche ad AGEA - Area coordinamento. 4. Le revoche, le sospensioni dei riconoscimenti adottate sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 5.