Art. 6.
  1.  In  materia  di  revoche  e  sospensioni  dei riconoscimenti si
applicano le disposizioni di cui all'art. 15, del «regolamento».
  2.  Le  revoche  e  le sospensioni dei riconoscimenti sono adottate
dall'«organo  regionale»  su  proposta  delle  autorita'  deputate ad
effettuare  i  controlli. Lo stesso «organo regionale» puo' adottare,
ove se ne verifichino le condizioni, la decisione di cui all'art. 15,
paragrafo 1,   secondo  comma,  e  paragrafo 2,  secondo  comma,  del
«regolamento».
  3.  Le  proposte  di  revoca o di sospensione sono corredate da una
dettagliata   relazione  sulle  inadempienze  o  sulle  irregolarita'
riscontrate e sono comunicate anche ad AGEA - Area coordinamento.
  4.  Le  revoche,  le  sospensioni  dei riconoscimenti adottate sono
indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 5.