Art. 8.
  1.  Qualora  dai  controlli  effettuati  emergano  irregolarita'  o
violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una
indebita   percezione   degli  aiuti,  l'organismo  che  ha  rilevato
l'irregolarita'  o  la  violazione  comunica  l'infrazione rilevata e
l'entita'  delle  somme indebitamente percepite ovvero delle cauzioni
indebitamente  svincolate, oltre che ai soggetti previsti della legge
n.  689  del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art. 2,
comma 3,   all'AGEA-  Area  coordinamento  e  al  competente  «organo
regionale».
  2.  Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme
indebitamente  percepite  espletando  tutti gli ulteriori adempimenti
prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.
  3.  L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, oltre ad adottare tutte
le   misure   cautelative   previste  in  caso  di  constatazione  di
irregolarita',  attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n.
1469/95 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del
27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.