Art. 8. 1. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarita' o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita percezione degli aiuti, l'organismo che ha rilevato l'irregolarita' o la violazione comunica l'infrazione rilevata e l'entita' delle somme indebitamente percepite ovvero delle cauzioni indebitamente svincolate, oltre che ai soggetti previsti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, all'AGEA- Area coordinamento e al competente «organo regionale». 2. Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente percepite espletando tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986. 3. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, oltre ad adottare tutte le misure cautelative previste in caso di constatazione di irregolarita', attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n. 1469/95 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del 27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.