Art. 9. 1. I riconoscimenti rilasciati dal Ministero delle politiche agricole e forestali prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano validi. 2. Le imprese autorizzate forniscono all'«organo regionale» copia autenticata del riconoscimento. 3. In materia di revoche, sospensioni e variazioni per i riconoscimenti rilasciati dal MIPAF si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 7 del presente decreto.