Art. 9.
  1.  I  riconoscimenti  rilasciati  dal  Ministero  delle  politiche
agricole  e  forestali  prima  dell'entrata  in  vigore  del presente
decreto restano validi.
  2.  Le  imprese autorizzate forniscono all'«organo regionale» copia
autenticata del riconoscimento.
  3.   In   materia  di  revoche,  sospensioni  e  variazioni  per  i
riconoscimenti  rilasciati  dal  MIPAF  si  applicano le disposizioni
dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 7 del presente decreto.