Art. 3.
  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in  ciascuna  sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).
  2.  Le  banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare
il  rispetto  del  limite  di  cui  all'art.  2, comma 4, della legge
7 marzo  1996,  n.  108,  si  attengono  ai  criteri di calcolo delle
«istruzioni  per  la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai
sensi   della  legge  sull'usura»  emanate  dalla  Banca  d'Italia  e
dall'Ufficio italiano dei cambi.
  3.  La  Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per
il  trimestre  1° aprile  2006  - 30 giugno 2006 alla rilevazione dei
tassi   effettivi   globali  medi  praticati  dalle  banche  e  dagli
intermediari  finanziari con riferimento alle categorie di operazioni
indicate  nell'apposito  decreto  del Ministero dell'economia e delle
finanze.
  4.  I  tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del
presente  decreto  non  sono  comprensivi  degli  interessi  di  mora
contrattualmente   previsti   per  i  casi  di  ritardato  pagamento.
L'indagine   statistica  condotta  a  fini  conoscitivi  dalla  Banca
d'Italia  e  dall'Ufficio  italiano  dei  cambi  ha rilevato che, con
riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di
intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente
per  i  casi  di  ritardato  pagamento  e mediamente pari a 2,1 punti
percentuali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 21 giugno 2006

                                     Il capo della Direzione: Maresca