IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

    Vista  la  legge  8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
    Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme
sul   procedimento  amministrativo»  e  sue  successive  modifiche  e
integrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, recante:
«Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;
    Visto,   in   particolare,  l'art.  17  del  decreto  legislativo
5 febbraio  1997,  n.  22,  che disciplina le attivita' di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati;
    Vista  la  legge  9 dicembre  1998,  n.  426,  concernente «Nuovi
interventi  in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4,
che  al  punto c)  del  medesimo  comma individua tra i primi siti di
bonifica di interesse nazionale quello di Piombino;
    Visto  che  il  sopraccitato  art.  1,  comma 4,  della  legge n.
426/1998 prevede altresi' che gli ambiti compresi negli interventi di
interesse  nazionale «sono perimetrati, sentiti i comuni interessati,
dal Ministro dell'ambiente»;
    Visto   il   decreto   ministeriale   25 ottobre  1999,  n.  471,
concernente  «Regolamento  recante criteri, procedure e modalita' per
la  messa  in  sicurezza,  la bonifica e il ripristino ambientale dei
siti  inquinati,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;
    Visto  il decreto ministeriale del 10 gennaio 2000 concernente il
perimetro  provvisorio del sito di bonifica di interesse nazionale di
Piombino,  individuato nella tavola n. 1 allegata al medesimo decreto
che  prevede,  all'art.  1,  che  lo  stesso  perimetro  «puo' essere
modificato  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente nel caso in cui
dovessero  emergere  altre  aree  con  una  possibile  situazione  di
inquinamento   tale   da  rendere  necessari  ulteriori  accertamenti
analitici e/o interventi di bonifica»;
    Visto   il   decreto   ministeriale  18 settembre  2001,  n.  468
«Regolamento  recante:  Programma  nazionale di bonifica e ripristino
ambientale»;
    Considerato   che   la  Conferenza  di  servizi  istruttoria  del
30 novembre   2005,  nell'evidenziare  la  potenziale  contaminazione
dell'area  della  centrale  termoelettrica  ad olio combustibile ENEL
denominata  «Torre del Sale», in quanto interessata «da operazioni di
adduzione  e  stoccaggio di idrocarburi», ha rilevato che la medesima
area  non  e'  stata  inclusa  nel  Piano regionale di bonifica della
regione  Toscana,  ai  sensi  del decreto ministeriale 16 maggio 1989
allegato  A e, per tale ragione, ad oggi risulta esterna al perimetro
provvisorio  di  cui  al  citato  decreto ministeriale del 10 gennaio
2000;
    Visti gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del sito di
Piombino  svoltasi  in  data  22 dicembre  2005, nella quale e' stato
chiesto  al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio «di
attivare  le  procedure amministrative finalizzate ad includere nella
perimetrazione  del  sito  di interesse nazionale di Piombino, l'area
della  centrale  termoelettrica  ad olio combustibile ENEL "Torre del
Sale"»;
    Vista la nota prot. n. 4653/QdV/DI (IX-VII-VIII) del 3 marzo 2006
con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998,
e'  stata trasmessa al comune di Piombino, alla regione Toscana, alla
provincia  di  Livorno  e  all'ARPA  Toscana,  la  proposta  di nuova
perimetrazione  che comprende l'area della centrale termoelettrica ad
olio  combustibile  ENEL  «Torre  del  Sale»,  l'area  marina ad essa
antistante   nonche'   le   porzioni  di  aree  che,  dalle  immagini
satellitari   ad   altissima  definizione  territoriale  recentemente
acquisite dal Ministero, risultavano parzialmente esterne rispetto al
precedente perimetro;
    Vista   la   nota  prot.  0000730/01.23.07/17  del  9 marzo  2006
dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione ambientale della Toscana
(ARPAT), Servizio sub-provinciale di Piombino, trasmessa al Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio dalla Direzione generale
ARPAT,  con  nota  prot.  n.  6899 del 27 marzo 2006, con la quale il
suddetto  servizio  ha espresso il proprio nulla osta all'inserimento
dell'area  della  centrale  termoelettrica  ad olio combustibile ENEL
«Torre  del  Sale»  nel  perimetro  del sito di bonifica di interesse
nazionale di Piombino;
    Vista  la  nota  prot. n. 15557 del 27 marzo 2006 con la quale la
provincia  di  Livorno ha espresso il proprio accordo all'inserimento
dell'area  della  centrale  termoelettrica  ad olio combustibile ENEL
«Torre  del  Sale»  nel  perimetro  del sito di bonifica di interesse
nazionale di Piombino;
    Vista la nota acquisita al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  Direzione  generale  per la qualita' della vita, al
prot.  n.  6477/QdV/DI  del  20 marzo 2006, con la quale il comune di
Piombino  ha  espresso  il  proprio  parere favorevole in merito alla
nuova   perimetrazione   di   cui  alla  nota  prot.  n.  4653/QdV/DI
(IX-VII-VIII) del 3 marzo 2006;
    Vista  la  nota prot. n. AOOGRT/99389/124.13.03 del 31 marzo 2006
con  la  quale  la  regione  Toscana,  confermando  il proprio parere
favorevole  gia'  espresso  in  sede  di  Conferenza  di  servizi del
22 dicembre  2005,  ha  comunicato  il  proprio  nulla osta in merito
all'ampliamento   della   perimetrazione  del  sito  di  bonifica  di
interesse  nazionale di Piombino di cui alla richiamata nota prot. n.
4653/QdV/DI (IX-VII-VIII) del 3 marzo 2006;
    Ritenuto,   pertanto,  di  dover  modificare  il  citato  decreto
ministeriale  del  10 gennaio  2000 che prevede, all'art. 1, comma 2,
che  il  perimetro  «puo'  essere modificato con decreto del Ministro
dell'ambiente  nel  caso in cui dovessero emergere altre aree con una
possibile  situazione  di  inquinamento  tale  da  rendere  necessari
ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  fermo  quant'altro
disposto   con   il   citato  decreto  ministeriale  10 gennaio  2000
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, la
tavola   1   allegata   al   decreto   medesimo   e   concernente  la
«Perimetrazione  del  sito  di  interesse  nazionale  di Piombino» e'
sostituita con la tavola 1 allegata al presente decreto.