IL DIRETTORE GENERALE
  Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  in  legge  24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni
urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione dei conti
pubblici, in particolare i commi 1 e 5 lettere c) ed f-bis);
  Visto  il  decreto  20 settembre  2004,  n. 245, del Ministro della
salute  di  concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il
Ministro  della  funzione  pubblica, concernente «Regolamento recante
norme  sull'organizzazione  ed il funzionamento dell'Agenzia italiana
del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  30 aprile  2004,
registrato  in  data  17 giugno  2004  al  n. 1154 del Registro visti
semplici dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute,  con  il  quale  e' stato designato il dott. Nello Martini in
qualita' di direttore generale dell'AIFA;
  Visto  l'art. 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  propria  determinazione del 16 dicembre 2004, pubblicata
nel   Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  299  del
22 dicembre  2004,  «Prontuario  farmaceutico nazionale 2005 - Elenco
dei  medicinali  di  classe a)  rimborsabili  dal  Servizio sanitario
nazionale  (SSN)  ai  sensi  dell'art.  48,  comma 5, lettera c), del
decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326»;
  Vista  la  propria  determinazione direttoriale del 25 luglio 2005,
pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176
del 30 luglio 2005 «Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal
Servizio  sanitario  nazionale  (SSN),  con indicazione del regime di
fornitura;
  Vista  la  propria  determinazione  29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione  delle  note  CUF)»,  pubblicata nel Supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del 4 novembre 2004, e successive
modificazioni;
  Visto l'art. 1, comma 408, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Vista  la propria determinazione 30 dicembre 2005, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  2 del 3 gennaio 2005,
recante «Misure di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata per
l'anno  2005»,  in  particolare  l'art.  1,  che  in  fase  di  prima
applicazione dell'art. 1, comma 408, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  ha  determinato una temporanea riduzione dei prezzi al pubblico
dei  farmaci  comunque  dispensati o impiegati dal Servizio sanitario
nazionale  del  4,4%,  ad  esclusione  delle  categorie  di  prodotti
indicati al comma 2 dell'art. 1 della medesima determinazione;
  Tenuto  conto  del  parere  favorevole  espresso,  nella seduta del
3 maggio  2006,  dalla  Commissione  consultiva  tecnico scientifica,
concernente  la  manovra  selettiva  di  revisione del PFN per l'anno
2006;
  Viste  le  deliberazioni  n. 18 dell'8 giugno e n. 21 del 21 giugno
2006  con  cui  il consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana
del  farmaco  ha  approvato,  su  proposta del direttore generale, la
manovra comprendente, per la copertura del disavanzo a consuntivo per
la  spesa  farmaceutica  per  l'anno  2005,  una ulteriore temporanea
riduzione  del  prezzo  dal  4,4% al 5% nonche', per il governo della
spesa  farmaceutica  del  2006,  una  manovra  selettiva di revisione
dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(PFN  2006),  che  prevede  una  riduzione selettiva e temporanea del
prezzo  dei  medicinali per un massimo del 10%, al fine di assicurare
il rispetto del tetto programmato di spesa;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere,  per  quanto riguarda la
copertura  del  disavanzo 2005, ad una ulteriore temporanea riduzione
del  prezzo  al pubblico dei farmaci oggetto della precedente manovra
di cui alla determinazione in data 30 dicembre 2005 sopra citata, dal
4,4% al 5%;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere,  al  fine  di  garantire
l'unitarieta'  del  sistema  farmaceutico e di assicurare il rispetto
del  tetto  programmato  di  spesa  per  l'anno  2006,  alla prevista
revisione   semestrale   dell'elenco  dei  farmaci  rimborsabili  dal
Servizio  sanitario  nazionale  (PFN  2006),  ai  sensi  del comma 5,
lettera c), dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326;
  Ritenuto   che   la   manovra   sul  PFN  2006  si  configura  come
anticipazione rispetto al 60% dello sfondamento del tetto della spesa
farmaceutica  convenzionata  per  l'anno  2006  a carico dei soggetti
privati;
  Tenuto   conto   in  particolare  dei  criteri  e  dei  metodi  per
l'aggiornamento   del   Prontuario   farmaceutico   nazionale   2006,
illustrati   nell'allegato   1,   parte   integrante  della  presente
determinazione;
  Tenuto  conto  delle  riduzioni  selettive  dei prezzi dei principi
attivi   raggruppati   per  categoria  terapeutica  omogenea  di  cui
all'allegato  2  «Categorie omogenee - riduzione prezzi per principio
attivo», parte integrante della presente determinazione;
  Tenuto  conto  degli  esiti dell'informativa resa in data 23 giugno
2006  alle  aziende  coinvolte  dalla  manovra  di  cui alla presente
determinazione, nel rispetto del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 79, che ha recepito la direttiva n. 89/105/CE;
                             Determina:
                               Art. 1.
  1.   Fatte   salve   le   disposizioni  recate  dall'art.  2  della
determinazione   30 dicembre   2005  citata  in  premessa,  ai  sensi
dell'art.  1, comma 408, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e delle
misure  di  cui  all'art. 48, comma 5, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, il prezzo
al   pubblico   vigente  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento  dei  medicinali  comunque  dispensati  o impiegati dal
Servizio   sanitario   nazionale   gia'  ridotti  per  effetto  della
determinazione  in  data  30 dicembre  2005,  citata  in premessa, e'
temporaneamente  ed  ulteriormente  ridotto  dal  4,4%  al  5%. Per i
prodotti autorizzati successivamente alla data del 15 luglio 2006, la
riduzione  temporanea  si  applica sul prezzo negoziato. Il prezzo al
pubblico finale e' arrotondato alla seconda cifra decimale.
  2.  La  riduzione  del  prezzo  dal  4,4%  al 5%, non si applica ai
prodotti  emoderivati  di origine estrattiva, agli emoderivati da DNA
ricombinante,  ai vaccini e ai medicinali non inseriti nelle liste di
trasparenza   di   cui   all'art.   7,   comma 1,  del  decreto-legge
18 settembre  2001,  n.  347,  convertito, con modifiche, dalla legge
16 novembre  2001,  n.  405,  e  successive  modifiche, con prezzo al
pubblico uguale o inferiore a 5 Euro.