Art. 2.
  1.  Il  Prontuario farmaceutico nazionale 2006, di cui all'allegato
3,  che  costituisce  parte integrante della presente determinazione,
riporta  l'elenco  dei  medicinali  autorizzati  e in commercio con i
relativi  prezzi  rideterminati  in ragione della manovra selettiva e
temporanea   di  cui  al  presente  provvedimento,  rimborsabili  dal
Servizio  sanitario  nazionale, in quanto appartenenti alla classe a)
dell'art.  8,  comma 10,  della  legge  24 dicembre  1993,  n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2.   I   prezzi  riportati  nell'elenco  di  cui  al  comma 1  sono
comprensivi della riduzione di cui all'art. 1, comma 1.
  3.  L'ulteriore  riduzione  selettiva  dei  prezzi  successiva alla
riduzione  del  5%  non  si  applica  alle confezioni pediatriche, ai
principi   attivi  commercializzati  nell'anno  2005,  ai  medicinali
compresi  nelle  CTO  H  e  L  della classificazione ATC, ai principi
attivi  inseriti  nelle  liste  di  trasparenza  di  cui  all'art. 7,
comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modifiche,  dalla  legge  16 novembre  2001,  n.  405,  e  successive
modifiche,  ai  prodotti  emoderivati  di  origine  estrattiva,  agli
emoderivati   da  DNA  ricombinante,  ai  farmaci  di  esclusivo  uso
ospedaliero,  ai prodotti con prezzo al pubblico uguale o inferiore a
5  Euro e alle confezioni i cui principi attivi sono inseriti nel PHT
di  cui  all'elenco  riportato  all'allegato  2  della determinazione
29 ottobre  2004,  citata  in premessa, e successive modificazioni ed
integrazioni,  per  la  parte  degli  acquisti diretti da parte delle
strutture pubbliche.
  4.   Le  aziende  titolari  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  di  medicinali  le  cui confezioni sono gia' autorizzate e
classificate in classe a), ma non presenti nell'allegato 3, in quanto
non   commercializzate   alla   data  prevista  dal  comma 1,  devono
comunicare  all'Agenzia  italiana  del  farmaco  -  Ufficio  prezzi e
rimborso  -  via  della Sierra Nevada n. 60 - 00144 Roma, la proposta
del  prezzo,  qualora  intendano  mettere  in  commercio  le suddette
confezioni.
  5.  Per  il  periodo  di  vigenza  del  presente  provvedimento,  i
produttori, i grossisti e i farmacisti possono applicare direttamente
i nuovi prezzi senza aggiornare il prezzo sulle confezioni.
  6.  I  medicinali  di  cui  all'allegato  4,  parte  integrante del
presente  provvedimento,  le  cui  aziende  titolari di AIC non hanno
accettato la riduzione selettiva del prezzo sono riclassificati nella
fascia c)  di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.