Art. 2. 1. Il Prontuario farmaceutico nazionale 2006, di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante della presente determinazione, riporta l'elenco dei medicinali autorizzati e in commercio con i relativi prezzi rideterminati in ragione della manovra selettiva e temporanea di cui al presente provvedimento, rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, in quanto appartenenti alla classe a) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I prezzi riportati nell'elenco di cui al comma 1 sono comprensivi della riduzione di cui all'art. 1, comma 1. 3. L'ulteriore riduzione selettiva dei prezzi successiva alla riduzione del 5% non si applica alle confezioni pediatriche, ai principi attivi commercializzati nell'anno 2005, ai medicinali compresi nelle CTO H e L della classificazione ATC, ai principi attivi inseriti nelle liste di trasparenza di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modifiche, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modifiche, ai prodotti emoderivati di origine estrattiva, agli emoderivati da DNA ricombinante, ai farmaci di esclusivo uso ospedaliero, ai prodotti con prezzo al pubblico uguale o inferiore a 5 Euro e alle confezioni i cui principi attivi sono inseriti nel PHT di cui all'elenco riportato all'allegato 2 della determinazione 29 ottobre 2004, citata in premessa, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte degli acquisti diretti da parte delle strutture pubbliche. 4. Le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali le cui confezioni sono gia' autorizzate e classificate in classe a), ma non presenti nell'allegato 3, in quanto non commercializzate alla data prevista dal comma 1, devono comunicare all'Agenzia italiana del farmaco - Ufficio prezzi e rimborso - via della Sierra Nevada n. 60 - 00144 Roma, la proposta del prezzo, qualora intendano mettere in commercio le suddette confezioni. 5. Per il periodo di vigenza del presente provvedimento, i produttori, i grossisti e i farmacisti possono applicare direttamente i nuovi prezzi senza aggiornare il prezzo sulle confezioni. 6. I medicinali di cui all'allegato 4, parte integrante del presente provvedimento, le cui aziende titolari di AIC non hanno accettato la riduzione selettiva del prezzo sono riclassificati nella fascia c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.