Art. 10
     Fondo per l'indennita' di specificita' medica, retribuzione
di  posizione,  equiparazione,  specifico trattamento e indennita' di
                  direzione di struttura complessa

1. Il fondo previsto dall'art. 54 dei CCNL 3 novembre 2005, I biennio
economico   2002-2003   per   il   finanziamento  dell'indennita'  di
specificita' medica, della retribuzione di posizione, dello specifico
trattamento  economico  ove  mantenuto  a  titolo  personale  nonche'
dell'indennita'  di  incarico di direzione di struttura complessa, e'
confermato.  Il  suo  ammontare  e' quello consolidato al 31 dicembre
          2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo art. 54.
   2.  Sono  confermati  i  commi  2,  3  e 6 dell'art. 54 del CCNL 3
novembre 2005. Il comma 5 del medesimo articolo ha esaurito i proprio
effetti con l'entrata in vigore del citato contratto.
   3. Il fondo del comma 1, e' incrementato delle risorse individuate
negli  artt.  5 e 6, commi 8, a decorrere dalle scadenze indicate nei
medesimi articoli.
   4.  A  decorrere  dal  31  dicembre  2005 il fondo del comma 1, e'
ulteriormente  incrementato  di € 3,00 mensili (per 13 mensilita) per
ciascun  dirigente  in  servizio  al  31 dicembre 2003 al netto degli
oneri  riflessi.  Tali  risorse  sono finalizzate prioritariamente ad
eventuali  riallineamenti  della  retribuzione di posizione variabile
aziendale  ove  nell'applicazione  della  retribuzione  di  posizione
minima  unificata  si siano verificati degli scostamenti a parita' di
funzioni.