Art. 10 Fondo per l'indennita' di specificita' medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennita' di direzione di struttura complessa 1. Il fondo previsto dall'art. 54 dei CCNL 3 novembre 2005, I biennio economico 2002-2003 per il finanziamento dell'indennita' di specificita' medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonche' dell'indennita' di incarico di direzione di struttura complessa, e' confermato. Il suo ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre 2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo art. 54. 2. Sono confermati i commi 2, 3 e 6 dell'art. 54 del CCNL 3 novembre 2005. Il comma 5 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l'entrata in vigore del citato contratto. 3. Il fondo del comma 1, e' incrementato delle risorse individuate negli artt. 5 e 6, commi 8, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli. 4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 il fondo del comma 1, e' ulteriormente incrementato di 3,00 mensili (per 13 mensilita) per ciascun dirigente in servizio al 31 dicembre 2003 al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono finalizzate prioritariamente ad eventuali riallineamenti della retribuzione di posizione variabile aziendale ove nell'applicazione della retribuzione di posizione minima unificata si siano verificati degli scostamenti a parita' di funzioni.