Art. 11 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 1. Il fondo previsto dall'art. 55 del CCNL del 3 novembre 2005, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e' confermato sia per le modalita' del suo utilizzo che per le relative flessibilita'. Il suo ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre 2003, comprensivo degli incrementi di cui al comma 3, lettere a), b) del medesimo articolo. 2. Al fine di corrispondere il compenso di cui all'art. 8, comma 2, il fondo del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006, e' cosi' incrementato: - di 12,38 mensili per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi; - di 37,79 mensili per ogni dirigente medico, in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi. 3. Alle risorse del comma 2 si aggiungono alla medesima data 7,48, mensili per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi gia' confluiti nel fondo del comma 1 ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera c) del CCNL del 3 novembre 2005 e sino all'entrata in vigore del presente contratto usate provvisoriamente per remunerare le ore di lavoro straordinario. 4. Nelle aziende sanitarie ove operano anche dirigenti veterinari, al fine di remunerare le ore di lavoro straordinario degli stessi, alle risorse del comma 2 vanno aggiunte le seguenti: - 6,19 mensili per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi; - 7,48, mensili per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi, peraltro gia' confluiti nel fondo del comma 1 ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera c) del CCNL del 3 novembre 2005. 5. Il totale dei dirigenti sui quali si calcolano gli incrementi del fondo del comma 1 riguarda il complesso dei dirigenti medici e veterinari in servizio sia pure con due distinte modalita' di calcolo degli incrementi in considerazione delle diverse condizioni di lavoro nei presidi ospedalieri dove sono previste le guardie notturne e gli altri servizi territoriali. 6. Negli enti diversi dalle aziende sanitarie ed ospedaliere, l'incremento del fondo avviene nella stessa misura prevista dal comma 2. Qualora, in ragione dell'attivita' svolta negli enti medesimi, non vengano effettuati servizi di guardia notturni l'importo di 37,79 per dirigente puo' essere abbassato a non meno di 10,0 per dirigente. La differenza non utilizzata nel fondo del comma 1 e' destinata al fondo dell'art. 10 per la retribuzione di posizione variabile aziendale. 7. La medesima possibilita' di utilizzazione di parte della quota di 37,79 prevista nel comma 6 e' consentita anche nelle aziende ospedaliere e sanitarie qualora il finanziamento del fondo, in rapporto alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia notturna, pur consentendo di corrispondere il compenso dell'art. 8 nel valore massimo stabilito di 50, presenti a consuntivo un saldo stabile e positivo, effettuata la compensazione regionale di cui all'art. 8, comma 4. 8. I principi di flessibilita' del fondo del comma 1 si applicano anche per le risorse destinate alle finalita' del comma 4 ove il finanziamento risulti eccedente. La contrattazione integrativa stabilira' la nuova destinazione delle citate risorse ai fondi dell'art. 10 o 12 finalizzate ai predetti dirigenti. 9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, e' fissata in 24,59. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, e' pari ad 27,80 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, e' pari ad 32,08.