Art. 11
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

   1.  Il  fondo  previsto dall'art. 55 del CCNL del 3 novembre 2005,
per  il  trattamento  accessorio  legato alle condizioni di lavoro e'
confermato  sia per le modalita' del suo utilizzo che per le relative
flessibilita'.  Il suo ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre
2003,  comprensivo  degli  incrementi  di cui al comma 3, lettere a),
b) del medesimo articolo.
   2.  Al  fine di corrispondere il compenso di cui all'art. 8, comma
2,  il  fondo del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere
dal 1 gennaio 2006, e' cosi' incrementato:
    - di  € 12,38 mensili per ogni dirigente medico in servizio al 31
dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi;
    - di € 37,79 mensili per ogni dirigente medico, in servizio al 31
dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi.
   3.  Alle  risorse  del  comma 2 si aggiungono alla medesima data €
7,48,  mensili  per  ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre
2001,  per  dodici  mesi al netto degli oneri riflessi gia' confluiti
nel  fondo del comma 1 ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera c) del
CCNL  del  3  novembre 2005 e sino all'entrata in vigore del presente
contratto  usate  provvisoriamente  per  remunerare  le ore di lavoro
straordinario.
   4. Nelle aziende sanitarie ove operano anche dirigenti veterinari,
al  fine  di  remunerare le ore di lavoro straordinario degli stessi,
alle risorse del comma 2 vanno aggiunte le seguenti:
    - € 6,19 mensili per ogni dirigente veterinario in servizio al 31
dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi;
    - € 7,48,  mensili  per ogni dirigente veterinario in servizio al
31  dicembre  2001,  per  dodici  mesi al netto degli oneri riflessi,
peraltro  gia' confluiti nel fondo del comma 1 ai sensi dell'art. 55,
comma 2, lettera c) del CCNL del 3 novembre 2005.
   5.  Il  totale dei dirigenti sui quali si calcolano gli incrementi
del  fondo  del  comma 1 riguarda il complesso dei dirigenti medici e
veterinari in servizio sia pure con due distinte modalita' di calcolo
degli incrementi in considerazione delle diverse condizioni di lavoro
nei  presidi ospedalieri dove sono previste le guardie notturne e gli
altri servizi territoriali.
   6.  Negli  enti  diversi  dalle  aziende sanitarie ed ospedaliere,
l'incremento del fondo avviene nella stessa misura prevista dal comma
2. Qualora, in ragione dell'attivita' svolta negli enti medesimi, non
vengano  effettuati  servizi di guardia notturni l'importo di € 37,79
per  dirigente  puo'  essere  abbassato  a  non  meno  di  € 10,0 per
dirigente.  La  differenza  non  utilizzata  nel fondo del comma 1 e'
destinata  al  fondo  dell'art.  10  per la retribuzione di posizione
variabile aziendale.
   7.  La medesima possibilita' di utilizzazione di parte della quota
di  €  37,79  prevista  nel comma 6 e' consentita anche nelle aziende
ospedaliere  e  sanitarie  qualora  il  finanziamento  del  fondo, in
rapporto  alla  razionalizzazione  ed  ottimizzazione  dei servizi di
guardia  notturna,  pur  consentendo  di  corrispondere  il  compenso
dell'art.  8  nel  valore  massimo  stabilito  di  €  50,  presenti a
consuntivo  un  saldo stabile e positivo, effettuata la compensazione
regionale di cui all'art. 8, comma 4.
   8.  I principi di flessibilita' del fondo del comma 1 si applicano
anche  per  le  risorse  destinate  alle finalita' del comma 4 ove il
finanziamento   risulti   eccedente.  La  contrattazione  integrativa
stabilira'  la  nuova  destinazione  delle  citate  risorse  ai fondi
dell'art. 10 o 12 finalizzate ai predetti dirigenti.
   9.  A  decorrere  dall'entrata in vigore del presente contratto la
retribuzione  oraria  per  il  lavoro  straordinario  dei  dirigenti,
maggiorata del 15%, e' fissata in € 24,59. In caso di lavoro notturno
o  festivo,  la tariffa, maggiorata del 30%, e' pari ad € 27,80 ed in
caso  di  lavoro  notturno  festivo, maggiorata del 50%, e' pari ad €
32,08.