Art. 12
Fondo  per  la  retribuzione  di  risultato  e  per la qualita' della
                       prestazione individuale

1.  L' art. 56 del CCNL del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la
retribuzione  di  risultato  e  per  il  premio  della qualita' della
prestazione  individuale  per  i  dirigenti  medici e veterinari sono
confermati. L' ammontare dei fondi ivi indicati e' quello consolidato
al  31  dicembre  2003. Nel consolidamento non sono da considerare le
risorse  di  cui  al  medesimo  articolo, comma 1, ultimo periodo, le
quali,  comunque, costituiscono ulteriore modalita' di incremento dei
           fondi dal 1 gennaio 2004 ai sensi del comma 2.
   2.  Sono  confermati  i  commi  2  e 4 dell'art. 56 del CCNL del 3
novembre 2005. Il comma 3 del medesimo articolo ha esaurito i proprio
effetti con l'entrata in vigore del citato contratto.
   3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006
il  fondo  del  comma  1  e'  incrementato rispettivamente di € 12,72
mensili  per  ogni  dirigente  medico e di € 18,91 per ogni dirigente
veterinario  in  servizio  al  31 dicembre 2003, per 13 mensilita' al
netto degli oneri riflessi.
   4.  Dall'entrata  in  vigore del CCNL le risorse, complessivamente
disponibili  destinate  alla  retribuzione  di  risultato  che  siano
eventualmente  da  erogare  in  forma  di acconto ovvero per stati di
avanzamento,   ai  sensi  dell'art.  65,  comma  8  del  CCNL  del  5
dicembre1996,   sono  ridotte  al  50%  con  riferimento  alle  quote
attribuibili.  La parte restante di dette risorse rimane nel fondo di
cui  al  presente articolo ed unitamente alle risorse di cui al comma
3,  e'  corrisposta  esclusivamente  a  consuntivo  in  relazione  al
raggiungimento del risultato, nel termine massimo di un semestre.