Art. 4
                  Ex medici condotti ed equiparati

   1.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'art. 13 del CCNL 3 novembre
2005, il trattamento economico omnicomprensivo di € 6.352,03 previsto
dall'art.  48, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005 per gli ex medici
condotti   ed   equiparati  tuttora  a  rapporto  non  esclusivo,  e'
rideterminato,  a  decorrere  dall'1 gennaio 2004, in € 6.472,72 e, a
decorrere dall'1 febbraio 2005, in € 6.675,98.
   2.  Il  trattamento  economico  di  cui  al comma 1 e' corrisposto
mensilmente  nella  misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si
aggiunge la tredicesima mensilita'.