Art. 4 Ex medici condotti ed equiparati 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del CCNL 3 novembre 2005, il trattamento economico omnicomprensivo di 6.352,03 previsto dall'art. 48, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, e' rideterminato, a decorrere dall'1 gennaio 2004, in 6.472,72 e, a decorrere dall'1 febbraio 2005, in 6.675,98. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.