Art. 10 Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 1. Il fondo previsto dall' art. 50 del CCNL del 3 novembre 2005, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e' confermato sia per le modalita' del suo utilizzo che per le relative flessibilita'. Il suo ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre 2003, comprensivo degli incrementi di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo. 2. Al fine di corrispondere il compenso di cui all'art. 7, comma 2, il fondo del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006, e' incrementato di 5,50 mensili per ogni dirigente biologo, chimico, fisico, psicologo e farmacista in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi. 3. Alle risorse del comma 2 si aggiungono alla medesima data 10,29, mensili per ogni dirigente del comma 2 in servizio al 31 dicembre 2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi gia' confluiti nel fondo del comma 1 ai sensi dell'art. 50, comma 3, lettera b) del CCNL del 3 novembre 2005 e sino all'entrata in vigore del presente contratto usate provvisoriamente per remunerare le ore di lavoro straordinario. 4. Qualora in ragione dell'attivita' svolta nelle aziende ed enti non vengano effettuati, in tutto o in parte, servizi di guardia notturna, per la differenza non utilizzata nel fondo di cui al comma 1, si applicano i criteri di flessibilita' richiamati nello stesso comma, secondo i criteri stabiliti in contrattazione integrativa, finalizzando le relative risorse agli stessi dirigenti. 5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, e' fissata in 24,59. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, e' pari ad 27,80 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, e' pari ad 32,08.