Art. 10
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

   1.  Il  fondo previsto dall' art. 50 del CCNL del 3 novembre 2005,
per  il  trattamento  accessorio  legato alle condizioni di lavoro e'
confermato  sia per le modalita' del suo utilizzo che per le relative
flessibilita'.  Il suo ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre
2003,  comprensivo  degli  incrementi di cui al comma 3, lettere a) e
b) del medesimo articolo.
   2.  Al  fine di corrispondere il compenso di cui all'art. 7, comma
2,  il  fondo del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere
dal  1  gennaio  2006,  e'  incrementato  di  € 5,50 mensili per ogni
dirigente   biologo,  chimico,  fisico,  psicologo  e  farmacista  in
servizio  al  31  dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri
riflessi.
   3.  Alle  risorse  del  comma 2 si aggiungono alla medesima data €
10,29,  mensili  per  ogni  dirigente  del  comma 2 in servizio al 31
dicembre  2001,  per  dodici  mesi al netto degli oneri riflessi gia'
confluiti  nel  fondo  del  comma  1  ai sensi dell'art. 50, comma 3,
lettera  b) del CCNL del 3 novembre 2005 e sino all'entrata in vigore
del  presente  contratto usate provvisoriamente per remunerare le ore
di lavoro straordinario.
   4.  Qualora in ragione dell'attivita' svolta nelle aziende ed enti
non  vengano  effettuati,  in  tutto  o  in parte, servizi di guardia
notturna,  per la differenza non utilizzata nel fondo di cui al comma
1,  si  applicano  i criteri di flessibilita' richiamati nello stesso
comma,  secondo  i  criteri  stabiliti in contrattazione integrativa,
finalizzando le relative risorse agli stessi dirigenti.
   5.  A  decorrere  dall'entrata in vigore del presente contratto la
retribuzione  oraria  per  il  lavoro  straordinario  dei  dirigenti,
maggiorata del 15%, e' fissata in € 24,59. In caso di lavoro notturno
o  festivo,  la tariffa, maggiorata del 30%, e' pari ad € 27,80 ed in
caso  di  lavoro  notturno  festivo, maggiorata del 50%, e' pari ad €
32,08.