Art. 11
      Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualita'
                    della prestazione individuale

   1.  L' art. 51 del CCNL del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per
la  retribuzione  di  risultato  e per il premio della qualita' della
prestazione  individuale  per  i  dirigenti  dei  quattro  ruoli sono
confermati.
   L'ammontare  dei  fondi  ivi  indicati e' quello consolidato al 31
dicembre  2003. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse
di  cui  al  medesimo  articolo,  comma  1, ultimo periodo, le quali,
comunque,  costituiscono  ulteriore modalita' di incremento dei fondi
dal 1 gennaio 2004 ai sensi del comma 2.
   2.  Sono  confermati  i  commi  2  e 4 dell'art. 51 del CCNL del 3
novembre 2005. Il comma 3 del medesimo articolo ha esaurito i proprio
effetti con l'entrata in vigore del citato contratto.
   3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006
il  fondo  del comma 1, con le modalita' previste dall'art. 61, comma
2,  lett.  a) del  CCNL  5  dicembre 1996, e' incrementato di € 17,01
mensili  per  ogni  dirigente  biologo,  chimico, fisico, psicologo e
farmacista  in  servizio  al  31  dicembre 2003, per 13 mensilita' al
netto  degli  oneri  riflessi  e  di € 22,51 per ogni altro dirigente
delle  professioni  sanitarie  e  dei  ruoli professionale, tecnico e
amministrativo.
   4.  Dall'entrata  in  vigore del CCNL le risorse, complessivamente
disponibili  destinate  alla  retribuzione  di  risultato  che  siano
eventualmente  da  erogare  in  forma  di acconto ovvero per stati di
avanzamento,  ai  sensi  dell'art. 62 comma 8 del CCNL del 5 dicembre
1996, sono ridotte al 50% con riferimento alle quote attribuibili. La
parte  restante  di dette risorse rimane nel fondo di cui al presente
articolo ed unitamente alle risorse di cui al comma 3, e' corrisposta
esclusivamente  a  consuntivo  in  relazione  al  raggiungimento  del
risultato.


                              PARTE III

                     NORME FINALI E TRANSITORIE