Art. 7
                      Turni di guardia notturni

   1.  Le  parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti l'obbligo
di   previa   razionalizzazione   della   rete  interna  dei  servizi
ospedalieri   per  l'ottimizzazione  delle  attivita'  connesse  alla
continuita'   assistenziale,   nel  prendere  atto  degli  esiti  del
monitoraggio  previsto  dall'art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per
la  rilevazione  del  numero  delle  guardie  notturne effettivamente
svolte  nelle  aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni
per   riesaminare   con   il   presente  contratto  le  modalita'  di
retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda dopo aver
detratto  da  quelle  fuori  dell'orario  di  lavoro  il  numero, non
superiore  al  12%,  delle  guardie complessive retribuibili ai sensi
dell'art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005.
   2.  A  tal  fine,  a  decorrere dal 31 dicembre 2005, in base alle
risorse  indicate  nell'art  9, commi 2 e 3 per ogni turno di guardia
notturna  in orario e fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto
previsto  dal comma 1 e' stabilito un compenso del valore di € 50,00.
Per  la  corretta  determinazione  dei  turni  di guardia notturni da
calcolare si rinvia all'allegato n 1.
   3.  Entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del CCNL ciascuna
azienda  o  ente, in ragione della propria organizzazione dei servizi
ospedalieri,  e'  tenuta a comunicare alla Regione di appartenenza se
il  finanziamento  del  fondo disposto dall'art. 10, commi 2 e 3, sia
sufficiente  alla  corresponsione  del compenso previsto nel comma 2,
indicando  la  eventuale  misura in eccedenza o in difetto rispetto a
quella contrattualmente stabilita.
   4.  Le  Regioni,  nei  30  giorni successivi , provvederanno - ove
necessario  -  al  riequilibrio  dei  fondi  tra  le Aziende ai sensi
dell'art.  9,  comma  4,  del  CCNL  3 novembre 2005, utilizzando - a
compensazione per la presente area dirigenziale - le risorse indicate
nei  commi  2  e 3 dell'art . 10 tenuto conto, in questo ultimo caso,
dell'eventuale  gia'  avvenuta  utilizzazione di dette risorse per il
pagamento di ore di lavoro straordinario.
   5.  Il  compenso  di  cui  al  comma 2, si cumula con l'indennita'
notturna prevista dall'art. 47, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005.
   6.  Le  parti  prendono  atto  che  l'art. 16, comma 2, del CCNL 3
novembre  2005, e' tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al
pagamento  delle  ore  di  lavoro straordinario per l'intero turno di
guardia  notturna  prestato  fuori  dell'orario di lavoro, non si da'
luogo all'erogazione del compenso del comma 2. Detto compenso compete
invece  per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al
recupero dell'orario eccedente.