Art. 7 Turni di guardia notturni 1. Le parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti l'obbligo di previa razionalizzazione della rete interna dei servizi ospedalieri per l'ottimizzazione delle attivita' connesse alla continuita' assistenziale, nel prendere atto degli esiti del monitoraggio previsto dall'art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per la rilevazione del numero delle guardie notturne effettivamente svolte nelle aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni per riesaminare con il presente contratto le modalita' di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005. 2. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in base alle risorse indicate nell'art 9, commi 2 e 3 per ogni turno di guardia notturna in orario e fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e' stabilito un compenso del valore di 50,00. Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all'allegato n 1. 3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del CCNL ciascuna azienda o ente, in ragione della propria organizzazione dei servizi ospedalieri, e' tenuta a comunicare alla Regione di appartenenza se il finanziamento del fondo disposto dall'art. 10, commi 2 e 3, sia sufficiente alla corresponsione del compenso previsto nel comma 2, indicando la eventuale misura in eccedenza o in difetto rispetto a quella contrattualmente stabilita. 4. Le Regioni, nei 30 giorni successivi , provvederanno - ove necessario - al riequilibrio dei fondi tra le Aziende ai sensi dell'art. 9, comma 4, del CCNL 3 novembre 2005, utilizzando - a compensazione per la presente area dirigenziale - le risorse indicate nei commi 2 e 3 dell'art . 10 tenuto conto, in questo ultimo caso, dell'eventuale gia' avvenuta utilizzazione di dette risorse per il pagamento di ore di lavoro straordinario. 5. Il compenso di cui al comma 2, si cumula con l'indennita' notturna prevista dall'art. 47, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005. 6. Le parti prendono atto che l'art. 16, comma 2, del CCNL 3 novembre 2005, e' tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia notturna prestato fuori dell'orario di lavoro, non si da' luogo all'erogazione del compenso del comma 2. Detto compenso compete invece per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente.