Art. 8
                   Effetti dei benefici economici

   1.Le  misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione
dei   capi  I  e  11  del  presente  contratto  hanno  effetto  sulla
tredicesima  mensilita',  sul  trattamento  ordinario  di quiescenza,
normale   e   privilegiato,   sull'indennita'   premio  di  servizio,
sull'indennita'  alimentare  dell'art.  19  del CCNL 3 novembre 2005,
sull'equo  indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.
   2.  Gli  effetti  del  comma  1  si applicano alla retribuzione di
posizione complessiva nelle componenti fissa unificata e variabile in
godimento nonche' alle voci retributive di seguito riportate:
    - del  CCNL  8  giugno 2000: assegni personali previsti dall'art.
39,comma 1 data la loro natura stipendiale; indennita' dell'art. 41;
    - dagli  artt.  3,  4  e  5  del  CCNL  8 giugno 2000, II biennio
economico.
   3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e
2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di
parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle
disposizioni   richiamate   nel   presente   articolo.  Agli  effetti
dell'indennita'  premio  di  servizio, dell'indennita' sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio
nonche' la retribuzione di posizione minima contrattuale.