Art. 9
  Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
    trattamento e indennita' di direzione di struttura complessa

   1.  I  fondi  previsti  dall'art.  49 del CCNL 3 novembre 200.5, I
biennio  economico  2002-2003 per il finanziamento della retribuzione
di  posizione,  dello specifico trattamento economico ove mantenuto a
titolo  personale nonche' dell'indennita' di incarico di direzione di
struttura  complessa,  sono  confermati.  Il loro ammontare e' quello
consolidato  al  31 dicembre 2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo
art. 49.
   2.  Sono  confermati  i  commi  2,  3  e 6 dell'art. 49 del CCNL 3
novembre  2005. Il comma 5 del medesimo articolo ha esaurito i propri
effetti con l'entrata in vigore del citato contratto.
   3.   I   fondi  del  comma  1,  sono  incrementati  delle  risorse
individuate negli artt. 3, 5 e 6, commi 8, a decorrere dalle scadenze
indicate nei medesimi articoli.
   4.  A  decorrere  dal  31  dicembre 2005 i fondi del comma 1, sono
ulteriormente  incrementati  di € 3,00 mensili (per 13 mensilita) per
ogni  dirigente  in servizio al 31 dicembre 2003 al netto degli oneri
riflessi. Tali risorse sono finalizzate prioritariamente ad eventuali
riallineamenti  della  retribuzione  di posizione variabile aziendale
ove   nell'applicazione   della   retribuzione  di  posizione  minima
unificata   si  siano  verificati  degli  scostamenti  a  parita'  di
funzioni. In particolare per il fondo dei dirigenti sanitari biologi,
chimici,  fisici,  psicologi  e  farmacisti  le predette risorse sono
utilizzate  anche  per  il  riallineamento  tra  la  retribuzione  di
posizione  minima unificata del dirigente con meno di 5 anni e quello
di  anzianita'  inferiore al compimento del quinquennio determinatasi
per effetto della tabella prevista dall'art. 3, comma 3.
   5.  A  decorrere  dal  31  dicembre  2005 i fondi del comma 1 sono
incrementati  di  €  3,00  mensili  (per  tredici mensilita' per ogni
dirigente  in  servizio  al  31  dicembre  2003, al netto degli oneri
riflessi) aggiuntivi rispetto al comma 4 per l'adeguamento in tutto o
in  parte  dell'indennita'  di  struttura complessa al valore massimo
stabilito  dall'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000. Ove tali valori siano
stati gia' raggiunti l'incremento rimane in ciascuno dei fondi per le
altre  finalita'  ivi  previste  ed  in particolare, per il fondo dei
dirigenti  biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti anche per
l'attuazione di quanto stabilito nel comma 4 ultimo periodo .