Art. 9 Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennita' di direzione di struttura complessa 1. I fondi previsti dall'art. 49 del CCNL 3 novembre 200.5, I biennio economico 2002-2003 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonche' dell'indennita' di incarico di direzione di struttura complessa, sono confermati. Il loro ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre 2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo art. 49. 2. Sono confermati i commi 2, 3 e 6 dell'art. 49 del CCNL 3 novembre 2005. Il comma 5 del medesimo articolo ha esaurito i propri effetti con l'entrata in vigore del citato contratto. 3. I fondi del comma 1, sono incrementati delle risorse individuate negli artt. 3, 5 e 6, commi 8, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli. 4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 i fondi del comma 1, sono ulteriormente incrementati di 3,00 mensili (per 13 mensilita) per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2003 al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono finalizzate prioritariamente ad eventuali riallineamenti della retribuzione di posizione variabile aziendale ove nell'applicazione della retribuzione di posizione minima unificata si siano verificati degli scostamenti a parita' di funzioni. In particolare per il fondo dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti le predette risorse sono utilizzate anche per il riallineamento tra la retribuzione di posizione minima unificata del dirigente con meno di 5 anni e quello di anzianita' inferiore al compimento del quinquennio determinatasi per effetto della tabella prevista dall'art. 3, comma 3. 5. A decorrere dal 31 dicembre 2005 i fondi del comma 1 sono incrementati di 3,00 mensili (per tredici mensilita' per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2003, al netto degli oneri riflessi) aggiuntivi rispetto al comma 4 per l'adeguamento in tutto o in parte dell'indennita' di struttura complessa al valore massimo stabilito dall'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000. Ove tali valori siano stati gia' raggiunti l'incremento rimane in ciascuno dei fondi per le altre finalita' ivi previste ed in particolare, per il fondo dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti anche per l'attuazione di quanto stabilito nel comma 4 ultimo periodo .