(all. 1 - art. 1)
                                                            ALLEGATO1

       Determinazione del numero dei turni di guardia notturni
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1° esempio                                               |     |
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N° guardie annue notturne in orario di servizio          |  679|
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N° guardie annue notturne fuori orario di servizio       |  364|
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N° totale annuo guardie notturne                         |     |1.043
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N° totale annuo guardie notturne retribuibili in         |     |
attivita' libero professionale (ex art. 18 CCNL          |     |
3.11.2005) (1.043 x 12%)                                 |     |  125
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N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di |     |
servizio retribuibili con il compenso dell'art. 7 del    |     |
CCNL                                                     |     |  918
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2° esempio                                               |     |
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N° guardie annue notturne in orario di servizio          |1.518|
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N° guardie annue notturne fuori orario di servizio       |    -|
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N° totale annuo guardie notturne                         |     |1.518
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N° totale annuo guardie notturne retribuibili in         |     |
attivita' libero professionale (ex art. 18 CCNL          |     |
3.11.2005)                                               |     |    0
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N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di |     |
servizio retribuibili con il compenso dell'art. 7 del    |     |
CCNL                                                     |1.518|
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3° esempio                                               |     |
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N° guardie annue notturne in orario di servizio          |  818|
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N° guardie annue notturne fuori orario di servizio       |   69|
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N° totale annuo guardie notturne                         |     |  887
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N° totale annuo guardie notturne retribuibili in         |     |
attivita' libero professionale (ex art. 18 CCNL          |     |
3.11.2005)                                               |     |   69
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N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di |     |
servizio retribuibili con il compenso dell'art. 7 del    |     |
CCNL                                                     |     |  818

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
   Le parti si impegnano a verificare presso 1'INPDAP la possibilita'
di prevedere nel prossimo CCNL le modalita' con le quali calcolare in
tutto  o  in  parte  la retribuzione di posizione variabile aziendale
nell'indennita'   premio  di  servizio  analogamente  a  quanto  gia'
previsto dal CCNL della dirigenza delle Regioni ed autonomie locali.


         DICHIARAZIONE A VERBALE FP CGIL - CISL FP - Cosiadi

   La  FP  CGIL  e  la  CISL FP non sottoscrivono il CCNL 2004-2005 a
seguito  di  un'attenta  valutazione  di elementi di forte criticita'
posti dalle scelte contrattuali.
   Tali   scelte   sono   state   fortemente  respinte  dalle  nostre
federazioni,  e  malgrado  alcuni  miglioramenti  acquisiti nel corso
della  trattativa,  mantengono e inseriscono nel rinnovo contrattuale
elementi di contraddizione nell'attuale assetto contrattuale. Inoltre
il  contratto  inserisce preoccupanti elementi di disequilibrio della
valorizzazione economica e professionale fra i dirigenti stessi e fra
la dirigenza e il personale del Servizio sanitario nazionale.
   In particolare la FP CGIL e la CISL FP e Cosiadi respingono:
    - La  modifica  dell'attuale sistema degli incarichi, collegato a
elementi  di  valorizzazione professionale e organizzativa sulla base
di  contrattazione  decentrata  aziendale,  con  l'inserimento  di un
ulteriore  livello  di  incarico che prevede come criterio di accesso
l'anzianita'  di  15  anni  di  attivita'.  Tale  scelta  introduce e
valorizza un percorso di professionalita' collegato all'anzianita' di
servizio,  e  non  favorisce  una verifica complessiva dei sistemi di
riconoscimento professionale dei dirigenti, che dovra' essere materia
di rinnovo del prossimo quadriennio normativo
    - La  scelta di distribuzione degli incrementi contrattuali fra i
dirigenti  con  diversi  incarichi,  che  non  garantisce la medesima
percentuale di incremento.
    - La  scelta  all'interno  di  un  biennio  contrattuale  di tipo
economico di determinare un disequilibrio di riconoscimenti economici
fra  i  dirigenti  stessi,  rispetto  a diverse forme di disagio, che
meglio   devono   essere   individuate  in  un  rinnovo  contrattuale
quadriennale normativo
    - L'introduzione di un riconoscimento di valorizzazione economica
del  disagio  notturno  con  le  risorse  del  biennio  contrattuale,
diversificato   dal   restante   personale  che  svolge  la  medesima
attivita'.  La  valorizzazione  del disagio deve essere riconosciuta,
come  peraltro  finora  avvenuto,  nella  stessa  misura per tutte le
figure professionali che svolgono attivita' notturna, all'interno del
servizio sanitario nazionale
   La FP CGIL e la CISL FP e Cosiadi respingono, come gia' denunciato
con  la  dichiarazione  a  verbale  numero  2  del  rinnovo  del CCNL
2002-2005   relativamente  alla  regolamentazione  delle  prestazioni
aggiuntive,  la  scelta  del Governo e delle regioni, di continuare a
promuovere  e  valorizzare  gli  elementi  quantitativi  e  le  forme
centralizzate nazionali di riconoscimento professionale.
   In  questo  modo si indebolisce il processo di aziendalizzazione e
di  contrattualizzazione  del  rapporto  di  lavoro dei dirigenti, si
svilisce  il  ruolo  strategico degli stessi all'interno del servizio
sanitario  nazionale  e  del  sistema di relazioni sindacali. Inoltre
viene  meno  una  delle  funzioni  strategiche  del  contratto, quale
strumento  di  innovazione e di riorganizzazione del lavoro a livello
decentrato.
    Roma, 5 luglio 2006
 Segreteria Nazionale  Segreteria  Nazionale  Segreteria Nazionale
       FP CGIL               CISL FP                  Cosiadi
       Firmato               Firmato                  Firmato


                       DICHIARAZIONE A VERBALE

   L'O.S. AUPI, non sottoscrive il II biennio economico 2004 - 2005.
   Le  scelte  contrattuali contenute in questo biennio economico non
rispondono   ai   bisogni  espressi  dalle  categorie  dei  dirigenti
sanitari. A riprova di cio' c'e' il fatto che, per la prima volta, un
contratto  di lavoro, ancorche' relativo solo ad un biennio economico
e   quindi  privo  di  contenuti  noi  inativi,  e'  firmato  da  una
maggioranza risicata.
   L'AUPI non condivide e respinge:
    - la  scelta operata dalla maggioranza al tavolo negoziale di non
dar  seguito  a  quanto  previsto  dalla dichiarazione a verbale n. 1
allegata  al  CCNL  quadriennio  normativo  2002  -  200.5  e biennio
economico 2002 - 2004;
    - la  modalita'  di distribuzione delle risorse economiche del II
biennio  creano una sperequazione negli incrementi contrattuali tra i
dirigenti,
    - la  mancata  equa  ripartizione delle risorse economiche, cosi'
come concordato in fase di discussione per il rinnovo del quadriennio
normativo;
    - la   modalita'   attraverso   al  quale  si  e'  realizzato  il
superamento  di fatto della c.d. "equiparazione" tra ex IX livello ed
ex  X  livello.  Questo superamento avrebbe richiesto una discussione
piu'   ampia   e   andava,   eventualmente,   collocato  nel  rinnovo
contrattuale del quadriennio normativo;
    - la  scelta  operata  dalla  maggioranza del tavolo negoziale di
determinare  una  grave  sperequazione  nel  riconoscimento economico
delle  diverse  forme  di  disagio dei diversi profili professionali,
privilegiando   il   "disagio"   solo   di   alcuni   ed  escludendo,
immotivatamente,  una  gratificazione  economica del "disagio" di una
parte,   importante,   delle  attivita'  assistenziali  territoriali,
creando  il  paradosso di servizi sanitari, all'interno dei quali, ad
alcuni profili professionali viene riconosciuto il "disagio" ad altri
non viene riconosciuto.
   La  scelta  di  ripartire in modo sperequato le risorse economiche
tra  le  diverse  categorie  di  dirigenti  e  tra  i diversi profili
professionali,  privilegiando  il  "lavoro  disagiato"  di  alcuni  a
scapito  del  "lavoro  disagiato"  di  altri, rende questo II biennio
economico  particolarmente  squilibrato  anche dal punto di vista del
riconoscimento professionale.
   L'AUPI   partecipera'   alle   trattative   aziendali   anche  con
l'obiettivo  di  ridurre  nei limiti e con le procedure proprie della
contrattazione   aziendale   le  sperequazioni  contenute  in  questo
biennio.
    Roma, 5 luglio 2006
                                             Il segretario generale