Art. 2.
  I  limiti  massimi  di  residui  delle sostanze attive carbofuran e
diquat,  indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sostituiscono
i  corrispondenti  limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2
del  decreto  del  Ministro  della salute 27 agosto 2004 e successivi
aggiornamenti, a decorrere dal 27 luglio 2006.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,   entrera'   in  vigore  dal  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione.
    Roma, 20 aprile 2006
                                  Il Ministro (ad interm): Berlusconi
Registrato  alla Corte dei conti l'8 giugno 2006 Ufficio di controllo
preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla  persona  e  dei  beni
culturali, registro n. 3, foglio n. 382