Art. 2. I limiti massimi di residui delle sostanze attive carbofuran e diquat, indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 27 luglio 2006. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 20 aprile 2006 Il Ministro (ad interm): Berlusconi Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 382