Art. 2.
  I  soggetti  che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla
vendemmia  2006,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Terratico  di  Bibbona», provenienti da vigneti non ancora iscritti,
conformemente   alle   disposizioni   del  relativo  disciplinare  di
produzione,  sono  tenuti  ad effettuare - ai sensi e per gli effetti
dell'art.  15  della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei
rispettivi  terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi
all'apposito   albo   dei  vigneti  della  denominazione  di  origine
controllata  «Terratico  di Bibbona» entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto.