Art. 3.
  I  vigneti  denunciati  ai  sensi  del  precedente art. 2, solo per
l'annata   2006,   possono  essere  iscritti  a  titolo  provvisorio,
nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se  a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, le denunce
risultino  sufficientemente  attendibili,  nel caso in cui la regione
stessa   non  abbia  ancora  potuto  effettuare,  per  impossibilita'
tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa
vigente.
  Per  la  produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Terratico  di  Bibbona»,  in  deroga  a  quanto previsto dall'art. 2
dell'unito  disciplinare  di  produzione  e fino a tre anni a partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti
a  titolo  transitorio  nell'albo  previsto  dall'art. 15 della legge
10 febbraio  1992,  n.  164,  i vigneti in cui siano presenti viti di
vitigni  in  percentuali  diverse da quelle indicate nel sopra citato
art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
  Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente  saranno  cancellati  d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente  ufficio  dell'Assessorato  regionale dell'agricoltura, ai
fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.