(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
       DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE
            DI ORIGINE CONTROLLATA «TERRATICO DI BIBBONA»

                               Art. 1.
                        Denominazione e vini
    La denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» e'
riservata  ai  vini  bianchi,  rossi,  rosso  superiore  e rosati che
rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
      «Terratico di Bibbona» bianco;
      «Terratico di Bibbona» rosso;
      «Terratico di Bibbona» rosso superiore;
      «Terratico di Bibbona» rosato;
      «Terratico di Bibbona» trebbiano (da uve di Trebbiano toscano);
      «Terratico di Bibbona» vermentino;
      «Terratico di Bibbona» sangiovese;
      «Terratico di Bibbona» merlot;
      «Terratico di Bibbona» cabernet sauvignon;
      «Terratico di Bibbona» syrah.
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Terratico di
Bibbona»  devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti
dalle  zone  di  produzione  nel  successivo  art. 3, da vigneti che,
nell'ambito    aziendale,    abbiano    le    seguenti   composizioni
ampelografiche:
      «Terratico di Bibbona» bianco:
        Vermentino: minimo 50%;
    possono  concorrere  altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
idonei   alla   coltivazione   per  la  regione  Toscana  da  soli  o
congiuntamente fino ad un massimo del 50%;
      «Terratico di Bibbona» rosso, rosso superiore e rosato:
        Sangiovese: minimo 35%;
        Merlot: minimo 35%;
    possono  concorrere  altri  vitigni  a bacca nera, non aromatici,
idonei   alla   coltivazione   per  la  regione  Toscana  da  soli  o
congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Terratico di
Bibbona» con le seguenti specificazioni:
      trebbiano;
      vermentino;
      sangiovese;
      merlot;
      cabernet sauvignon;
      syrah;
    devono  essere ottenuti dalle uve dei vitigni corrispondenti, per
almeno  l'85%.  Possono  concorrere  altri vitigni bacca dello stesso
colore di quello del vitigno specificato in etichetta, non aromatici,
fino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
                    Zona di produzione delle uve
    La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Terratico di Bibbona» ricade nella provincia di Livorno
e  comprende  i  territori  amministrativi  dei  comuni  di Rosignano
Marittimo, Cecina, Bibbona e Collesalvetti.
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini di cui all'art. 2, devono essere quelle normali
della  zona  e,  comunque,  atte  a  conferire alle uve ed ai vini le
specifiche caratteristiche di qualita'.
    I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati atti, comunque, a
non  modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi
i sistemi espansi.
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
    I  vigneti  impiantati  precedentemente all'entrata in vigore del
presente  disciplinare  di  produzione, purche' rispettosi della base
ampelografica  di cui all'art. 2, hanno il diritto di essere iscritti
nell'albo  vigneti  per  la produzione dei vini di cui all'art. 2 del
presente  disciplinare,  anche  se  con  numero di ceppi inferiore ad
ettaro.
    I  vigneti  impiantati  successivamente all'entrata in vigore del
presente  disciplinare  di  produzione dovranno avere una densita' di
almeno 4.000 ceppi per ettaro.
    Le  produzioni massime di uva per ettaro di vigneto specializzato
e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

                         |                 |Titolo alcolometrico
                         |                 |volumico naturale minimo:
Tipologia:               |Resa uva/ha: Ton.|(%vol)
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona}   |                 |
bianco                   |10               |10,5
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona}   |                 |
rosso                    |9                |12,0
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona}   |                 |
rosso superiore          |8                |12,5
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona}   |                 |
rosato                   |9                |11,0
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona}   |                 |
trebbiano                |10               |10,5
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona}   |                 |
vermentino               |10               |10,5
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona}   |                 |
sangiovese               |9                |12,0
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona}   |                 |
merlot                   |9                |12,0
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona}"  |                 |
cabernet sauvignon       |9                |12,0
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona}   |                 |
syrah                    |9                |12,0

    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.
    In  annate  di  elevata  produzione  i  quantitativi delle uve da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Terratico  di  Bibbona»,  devono  essere riportati, nei
limiti  di cui sopra, purche' la produzione globale non superi il 20%
i  limiti  medesimi,  fermi restando i limiti di resa uva/vino di cui
all'art. 5 per i quantitativi di cui trattasi.
    Le  eccedenze  delle  uve,  nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
    Qualora  detto  limite  venga  superato, l'intero quantitativo di
vino  ottenuto  dalla  partita  interessata,  decade dal diritto alla
denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona».
    Per  l'entrata  in  produzione  dei  nuovi impianti la produzione
massima ad ettaro, rispetto alla produzione massima ammessa di cui al
comma 6 del presente articolo, e':

anno vegetativo                    |produzione ammessa
II e III anno                      |60%
IV anno e successivi               |100%

    Ai  fini  dell'entrata  in  produzione si fa riferimento all'anno
vegetativo   (per   impianto  primaverile  si  intende  anche  quello
effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
    La  regione  Toscana, con proprio provvedimento, di anno in anno,
prima  della  vendemmia,  tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione,  puo'  stabilire  i limiti massimi di produzione di uve
per  ettaro,  inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare da
valere   esclusivamente   per  il  «Terratico  di  Bibbona»,  nonche'
consentire,  nel rispetto del Reg. CEE e della legge n. 164/1992 art.
10,  un  titolo  alcolometrico  volumico  minimo naturale inferiore a
quello  stabilito dal presente disciplinare, dandone, in ambo i casi,
immediata   comunicazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
    Le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento
devono   essere   effettuate   nell'ambito   del   territorio   della
denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona».
    E'  tuttavia  consentito che dette operazioni possano effettuarsi
in  cantine  situate  all'interno  del  territorio amministrativo dei
Comuni  confinanti  con  la zona di produzione della denominazione di
origine controllata «Terratico di Bibbona».
    Nella  vinificazione  sono  ammesse  solo  le pratiche enologiche
locali,  leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
    La  resa  massima  di uva in vino per tutte le tipologie dei vini
della  denominazione  di  origine controllata «Terratico di Bibbona»,
all'atto  dell'immissione  al  consumo,  non deve essere superiore al
70%.  Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non  ha  diritto  alla denominazione di origine controllata. Oltre il
75%  decade  il diritto alla denominazione di origine controllata per
tutto il prodotto.
    Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Terratico di
Bibbona»  rosso  superiore  deve  essere  sottoposto ad un periodo di
invecchiamento  non  inferiore a 18 mesi di cui almeno 12 in botti di
legno.
    Il  periodo  di invecchiamento decorre dal 1"° novembre dell'anno
di  produzione  delle  uve.  La  tipologia  «superiore»  deve  essere
rivendicata in sede di denuncia annuale delle uve.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Terratico di
Bibbona"»  di  cui  all'art.  2,  all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
      «Terratico di Bibbona» bianco:
        colore: giallo paglierino;
        odore: fine e delicato;
        sapore: secco e armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
      «Terratico di Bibbona«" rosato:
        colore: rosato senza riflessi violacei;
        odore: fine e delicato, fruttato;
        sapore: secco e armonico, delicato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
      «Terratico di Bibbona» rosso:
        colore: rosso rubino;
        odore: intensamente vinoso;
        sapore: pieno e armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
      «Terratico di Bibbona» rosso superiore:
        colore:   rosso   rubino  intenso  tendente  al  granato  con
l'invecchiamento;
        odore: ampio vinoso ed elegante, caratteristico;
        sapore:  pieno,  asciutto,  caldo  ed elegante, con eventuale
sentore di legno;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
      «Terratico di Bibbona» trebbiano:
        colore: giallo paglierino;
        odore: fino e delicato;
        sapore: secco ed armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
      «Terratico di Bibbona» vermentino:
        colore: giallo paglierino;
        odore: delicato, fine, fruttato;
        sapore: secco ed armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/I;
        estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
      «Terratico di Bibbona» cabernet sauvignon:
        colore: da rosso rubino al granato;
        odore: intenso, caratteristico, speziato;
        sapore: pieno e armonico, asciutto;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
      «Terratico di Bibbona» merlot:
        colore:  rosso  granato  vivo  talvolta  con qualche riflesso
violaceo, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
        odore: sentore di piccoli frutti, intenso;
        sapore: secco e armonico e pieno;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
      «Terratico di Bibbona» sangiovese:
        colore:  da  rosso  rubino,  tendente  al rosso aranciato con
l'invecchiamento;
        odore: vinoso, intenso ed elegante;
        sapore: secco e armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
      «Terratico di Bibbona» syrah:
        colore:  da  rosso  rubino a rosso granato, tendente al rosso
mattone con l'invecchiamento;
        odore: intenso, speziato, sentore di piccoli frutti;
        sapore: secco, armonico, pieno;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
    E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  modificare,  con  proprio  decreto,  i  limiti  minimi sopra
menzionati  per  l'acidita'  totale  e  per  l'estratto non riduttore
minimo.
                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
    Nella   designazione   dei   vini   a  denominazione  di  origine
controllata «Terratico di Bibbona» il nome del vitigno, ove previsto,
deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata.
    Alla  denominazione  di  cui  all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  specificazione  aggiuntiva,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  e marchi privati non aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
    Alla  denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona»
e' consentita l'aggiunta di ulteriori indicazioni facenti riferimento
a  poderi  o vigneti ubicati all'interno della stessa zona, dai quali
provengano  effettivamente le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto. In tali casi e' consentito l'uso del termine «vigna».
    E'  obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte
le tipologie di vino.
                               Art. 8.
                           Confezionamento
    Per  il  confezionamento  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Terratico  di  Bibbona»  sono  ammesse,  ai sensi della
normativa  vigente,  soltanto  bottiglie  di  vetro  aventi  forma ed
abbigliamento  consoni  ai  caratteri  dei vini di pregio, con volume
nominale  di  litri: 0.187, 0.375, 0.500, 0.750, 1.500, 3.000, 6.000,
9.000, 12.000 con chiusura a tappo di sughero raso bocca.