Allegato VERBALE DI ACCORDO In data 3 aprile 2006 tra la Societa' Granata, rappresentata dal sig. Granata e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil rappresentata dal sig. Roberto Savoldelli - Silt Pavia rappresentata dal sig. Nicola Siriani, assistite dalla R.S.A. aziendale nelle persone dei sigg.: Walter Bertone e Zanaletti Carlo. Premesso Che la materia dello sciopero nel trasporto pubblico locale e' attualmente regolata dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2002). Si concorda quanto segue: a) le parti, analizzati flussi di richiesta dell'utenza con particolare riferimento agli studenti e ai lavoratori, convengono che le due fasce nelle quali dovra' essere garantito il servizio completo sono: mattino dalle ore 5,55 alle ore 8,25; pomeriggio dalle ore 12,55 alle ore 16,25; b) tali servizi debbono essere garantiti anche in occasione di proclamazione di scioperi di durata di 24 e/o 48 ore (vedi punto a); per tale motivo le richieste di ferie non potranno essere accettate se presentate a sciopero proclamato, salvo casi eccezionali e motivati. c) si concorda sulla garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti e dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; protezione degli utenti e dei lavoratori: responsabile movimento e traffico; protezione e sicurezza dei mezzi: responsabile presso la rimessa aziendale; d) per quanto riguarda il personale viaggiante sara' attivato un registro turni, da analizzare congiuntamente con la commissione turni, che determinera' le prestazioni indispensabili che dovranno essere effettuate e comunque si prevede che al termine dello sciopero vengano effettuate tutte le corse con orario compatibile con quello fissato come termine dello sciopero stesso, cosi' come si stabilisce che le corse dei turni che all'inizio dello sciopero si trovino lungo la linea vengano portate a termine e i mezzi confluiscano nel deposito piu' vicino; pertanto gli automezzi non potranno essere abbandonati in localita' diverse dai depositi aziendali; e) la proclamazione dello sciopero, le sue modalita' e la sua revoca devono essere comunicate dalle strutture sindacali che l'hanno proclamato nei tempi previsti dall'art. 3 dell'Accordo nazionale 7 febbraio 1991; f) per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento all'Accordo nazionale 7 febbraio 1991 ed alla Delibera 02/13 della Commissione di garanzia; g) eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere concordate e sottoscritte dalle parti stipulanti; h) copia del presente Accordo verra' inviata alla Commissione di garanzia in attuazione a quanto previsto dalla legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali.