(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                         VERBALE DI ACCORDO
    In  data 3 aprile 2006 tra la Societa' Granata, rappresentata dal
sig.  Granata  e  le organizzazioni sindacali Filt-Cgil rappresentata
dal  sig.  Roberto  Savoldelli  -  Silt  Pavia rappresentata dal sig.
Nicola  Siriani,  assistite  dalla R.S.A. aziendale nelle persone dei
sigg.: Walter Bertone e Zanaletti Carlo.
                              Premesso
    Che  la  materia  dello sciopero nel trasporto pubblico locale e'
attualmente  regolata  dalla  legge  12  giugno  1990,  n.  146, come
modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una
regolamentazione  provvisoria  delle  prestazioni  indispensabili nel
settore  del  trasporto locale (delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2002).
  Si concorda quanto segue:
      a) le  parti,  analizzati  flussi  di richiesta dell'utenza con
particolare riferimento agli studenti e ai lavoratori, convengono che
le due fasce nelle quali dovra' essere garantito il servizio completo
sono:
        mattino dalle ore 5,55 alle ore 8,25;
        pomeriggio dalle ore 12,55 alle ore 16,25;
      b) tali  servizi debbono essere garantiti anche in occasione di
proclamazione  di scioperi di durata di 24 e/o 48 ore (vedi punto a);
per  tale  motivo le richieste di ferie non potranno essere accettate
se  presentate  a  sciopero  proclamato,  salvo  casi  eccezionali  e
motivati.
      c) si  concorda  sulla  garanzia  dei presidi aziendali atti ad
assicurare   la   sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti  e  dei
lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
        protezione   degli  utenti  e  dei  lavoratori:  responsabile
movimento e traffico;
        protezione  e  sicurezza  dei  mezzi:  responsabile presso la
rimessa aziendale;
      d) per  quanto  riguarda il personale viaggiante sara' attivato
un  registro  turni,  da analizzare congiuntamente con la commissione
turni,  che  determinera'  le prestazioni indispensabili che dovranno
essere effettuate e comunque si prevede che al termine dello sciopero
vengano  effettuate  tutte le corse con orario compatibile con quello
fissato  come termine dello sciopero stesso, cosi' come si stabilisce
che le corse dei turni che all'inizio dello sciopero si trovino lungo
la  linea  vengano  portate  a  termine  e  i  mezzi confluiscano nel
deposito  piu'  vicino;  pertanto  gli  automezzi non potranno essere
abbandonati in localita' diverse dai depositi aziendali;
      e) la  proclamazione  dello sciopero, le sue modalita' e la sua
revoca devono essere comunicate dalle strutture sindacali che l'hanno
proclamato  nei  tempi  previsti  dall'art.  3 dell'Accordo nazionale
7 febbraio 1991;
      f) per  quanto  non espressamente previsto dal presente accordo
si  fa  riferimento  all'Accordo  nazionale  7 febbraio  1991 ed alla
Delibera 02/13 della Commissione di garanzia;
      g) eventuali  modifiche  al  presente  accordo  dovranno essere
concordate e sottoscritte dalle parti stipulanti;
      h) copia  del  presente Accordo verra' inviata alla Commissione
di  garanzia  in  attuazione  a  quanto  previsto  dalla  legge sullo
sciopero dei servizi pubblici essenziali.