(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
    a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
    b) La prova orale e' unica e verte su:
      1)  discussioni  su un caso pratico su una materia a scelta tra
le  seguenti:  diritto  procedura  civile,  diritto procedura penale,
diritto amministrativo ( processuale);
      2)  elementi  su  una  materia  a  scelta  del candidato tra le
seguenti:  diritto  civile,  diritto  penale,  diritto amministrativo
(sostanziale);
      3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.
    c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.