Art. 10.
  1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente
ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 luglio 2006
                                                 Il Presidente: Prodi