Art. 2.
  1.  Per  l'attuazione  degli interventi di cui all'art. 1, che sono
dichiarati   indifferibili,   urgenti,   di   pubblica   utilita'   e
costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato,
ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo'
affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi,
ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6.
  2.   Il   Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori  di  cui  all'art.  1  per  gli  interventi  di competenza,
provvede  all'approvazione  dei progetti, ricorrendo, ove necessario,
alla  conferenza  di  servizi  da  indire  entro  sette  giorni dalla
disponibilita'  dei  progetti.  Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante  di un'amministrazione invitata sia risultato assente,
o,  comunque,  non  dotato  di  adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza   delibera   prescindendo   dalla  sua  presenza  e  dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso  manifestato  in  sede  di conferenza di servizi deve essere
motivato   e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le  specifiche
indicazioni  progettuali  necessarie al fine dell'assenso. In caso di
motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  dei  cittadini, la
determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3,
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modifiche ed
integrazioni,  all'assenso  del  Ministro  competente  che si esprime
entro sette giorni dalla richiesta.
  3.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di
servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24,
della  legge  15  maggio  1997,  n.  127, e successive modificazioni,
devono  essere  resi  alle  amministrazioni  entro sette giorni dalla
richiesta  e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
acquisiti con esito positivo.
  4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e
per   le   eventuali   espropriazioni   delle   aree  occorrenti  per
l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente
ordinanza,  una  volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza,
prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di
consistenza  e  del verbale di immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due testimoni.