Art. 4.
  1.  Al  fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari
distrutte  o  danneggiate  ed  il  ritorno alle normali condizioni di
vita,  il  Commissario  delegato  e'  autorizzato,  nei  limiti delle
risorse  assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di Euro
30.000,00  per  ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni
previste   dalla  normativa  urbanistica  ed  edilizia,  distrutta  o
danneggiata  dagli  eventi franosi di cui alla presente ordinanza. Il
Commissario delegato e' autorizzato ad anticipare la somma fino ad un
massimo  di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati
la  cui  funzionalita'  sia agevolmente ripristinabile, sulla base di
apposita   relazione   tecnica,   contenente   la  descrizione  degli
interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.
  2.  Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della
popolazione  colpita  dagli eventi di cui in premessa e' assegnato un
contributo  a  favore  dei soggetti che abitino o prestino la propria
attivita' lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri
sostenuti  per  i  conseguenti  traslochi  e  depositi  effettuati, e
comunque fino ad un massimo di Euro 5.000. A tal fine gli interessati
presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
  3. Per le medesime finalita', un ulteriore contributo in misura non
superiore  al  30% di quello previsto al comma 1 puo' essere concesso
sulla  base  delle  spese  documentate effettuate per l'acquisto o il
ripristino  di  beni mobili di carattere indispensabile danneggiati o
distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto di
eventuali polizze assicurative.