Art. 4. 1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato e' autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi franosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato e' autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati. 2. Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi di cui in premessa e' assegnato un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attivita' lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa. 3. Per le medesime finalita', un ulteriore contributo in misura non superiore al 30% di quello previsto al comma 1 puo' essere concesso sulla base delle spese documentate effettuate per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto di eventuali polizze assicurative.