Art. 7. 1. In favore del personale, dell'Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, nel limite massimo di cinque unita', direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' autorizzata, fino al 30 settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, nel limite massimo di tre unita' e fino al 30 settembre 2006, e' corrisposta una indennita' pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. In favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze di polizia, e delle Forze armate direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. 2. In favore del personale della regione Calabria, della provincia e del comune di Vibo Valentia, nel limite massimo di dieci unita' per ciascuna delle predette amministrazioni, e' autorizzata, fino al 30 settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. 3. In favore del personale tecnico della regione Siciliana, nel limite massimo di trentacinque unita', impiegato nelle attivita' di censimento dei danni, e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. 4. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il Commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 8. 5. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'. 6. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessita' di fronteggiare l'evento calamitoso il Commissario delegato, e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato di durata limitata al 30 giugno 2007, nel limite complessivo di cinque unita', avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6 e con oneri posti a carico dell'art. 8. Il Commissario delegato puo' inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di cinque unita', nonche' di personale militare nel limite di due unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.