Art. 7.
  1.  In  favore del personale, dell'Ufficio territoriale del Governo
di  Vibo  Valentia, nel limite massimo di cinque unita', direttamente
impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' autorizzata, fino
al  30  settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni
di  lavoro  straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo
di  150  ore  mensili  pro-capite.  Al  personale  appartenente  alla
carriera  prefettizia,  nel limite massimo di tre unita' e fino al 30
settembre  2006,  e'  corrisposta  una  indennita'  pari al 20% della
retribuzione  di  posizione  di cui all'art. 21, comma 1, lettera c),
del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.
In  favore  del  personale  del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
delle  Forze  di polizia, e delle Forze armate direttamente impegnato
in   attivita'   connesse   con   l'emergenza   e'   autorizzata   la
corresponsione  di  compensi  per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente  prestato  nel  limite  massimo  di  150  ore  mensili
pro-capite.
  2.  In favore del personale della regione Calabria, della provincia
e del comune di Vibo Valentia, nel limite massimo di dieci unita' per
ciascuna  delle  predette amministrazioni, e' autorizzata, fino al 30
settembre  2006,  la  corresponsione  di  compensi per prestazioni di
lavoro  straordinario  effettivamente prestato, nel limite massimo di
150 ore mensili pro-capite.
  3.  In  favore  del  personale tecnico della regione Siciliana, nel
limite  massimo  di trentacinque unita', impiegato nelle attivita' di
censimento  dei  danni,  e' autorizzata la corresponsione di compensi
per  prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel
limite massimo di 150 ore mensili pro-capite.
  4.  Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il Commissario
delegato con oneri posti a carico dell'art. 8.
  5.  Al  personale  del Dipartimento della protezione civile inviato
nei  territori  di  cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  citato in premessa, e' riconosciuta per tutto il periodo di
impiego  in  loco, una speciale indennita' operativa omnicomprensiva,
con  la  sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente
parametrata  su  base  mensile  a  250 ore di straordinario festivo e
notturno,  commisurata  ai  giorni  di effettivo impiego in loco, con
oneri  a  carico  del  Fondo  della protezione civile che presenta le
occorrenti disponibilita'.
  6.  Al  fine  di  soddisfare  le  maggiori esigenze derivanti dalla
necessita'   di   fronteggiare  l'evento  calamitoso  il  Commissario
delegato, e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo
con  contratto  a  tempo  determinato di durata limitata al 30 giugno
2007,  nel  limite  complessivo  di  cinque unita', avvalendosi delle
deroghe  di cui all'art. 6 e con oneri posti a carico dell'art. 8. Il
Commissario  delegato  puo'  inoltre  avvalersi, anche in deroga alla
normativa  vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici,
nel  limite  complessivo  di  cinque  unita',  nonche'  di  personale
militare  nel  limite  di due unita', che viene posto in posizione di
comando o di distacco presso l'Ente richiedente, previo assenso degli
interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.