Art. 8.
  1.  Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede fino
all'importo di Euro 5.000.000,00 a titolo di anticipazione da porre a
carico  del  Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti
disponibilita'.
  2.  Per  l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e'
autorizzata  l'apertura  di  apposita contabilita' speciale in favore
del  Commissario  delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
  3.  Il  Commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali
risorse  finanziarie  disponibili  sul proprio bilancio regionale, in
deroga  agli  articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000,
n.  76,  ed  alle  relative disposizioni normative regionali, nonche'
ulteriori  risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla
presente ordinanza.