Art. 8. 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede fino all'importo di Euro 5.000.000,00 a titolo di anticipazione da porre a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'. 2. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 3. Il Commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.