Art. 9. 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 3 luglio 2006, avevano la residenza nei territori dei comuni della provincia di Vibo Valentia, sono sospesi, dal 3 luglio 2006 al 15 dicembre 2006, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nei territori dei comuni di cui al comma 1. 3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute gia' operate devono comunque essere versate. 4. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.