Art. 9.
  1.  Nei  confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in qualita' di
sostituti  d'imposta,  che,  alla  data del 3 luglio 2006, avevano la
residenza  nei territori dei comuni della provincia di Vibo Valentia,
sono  sospesi,  dal  3  luglio  2006  al  15 dicembre 2006, i termini
relativi  agli  adempimenti  ed ai versamenti tributari, scadenti nel
medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei
confronti  dei  soggetti,  anche in qualita' di sostituti di imposta,
diversi  dalle  persone  fisiche  aventi  sede legale o operativa nei
territori dei comuni di cui al comma 1.
  3.  I  sostituti  di  imposta, indipendentemente dal loro domicilio
fiscale,  a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano
le  ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla
fonte  da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24,
25,  25-bis,  28,  comma  2,  e  29  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute gia' operate devono
comunque essere versate.
  4.  Gli  adempimenti  ed  i  versamenti,  i cui termini scadono nel
periodo  di  sospensione  di cui al comma 1, sono effettuati entro il
giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.