Art. 4.
  1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati nei precedenti
articoli,  salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente
decreto,  sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e
gli     altri     atti     indicati    nell'art.    4,    comma    1,
lettere a), b), c), d), e), f), g)  del  decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.