Art. 4. 1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati nei precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.