(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                   Al Presidente della Repubblica

    Il comune di Casaluce (Caserta), i cui organi elettivi sono stati
riunovati  nelle  consultazioni  amministrative  del  26 maggio 2002,
presenta  forme  di ingerenza da parte della criminalita' organizzata
che  compromettono  l'imparzialita'  della gestione e pregiudicano il
buon  andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei
servizi.
    Il  territorio  di  Casaluce  insiste  in  un contesto geografico
caratterizzato   dalla  radicata  presenza  del  clan  dei  casalesi,
organizzazione  mafiosa  egemone,  particolarmente  interessata  alle
attivita'  edilizie  ed  urbanistiche,  che,  anche  con gravi azioni
delittuose,  ha  diffuso, nel tempo, il proprio controllo su numerose
attivita' economico-sociali.
    A seguito di un episodio intimidatorio nei confronti del sindaco,
su  decisione  del  Comitato  provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica,  il  prefetto ha avviato la procedura di verifica, ai sensi
dell'art.  14, comma 3-bis, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito  dalla  legge  12  luglio 1991, n. 203, sulle procedure di
aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche e sulle lottizzazioni
o attivita' urbanistiche di rilievo poste in essere dall'ente.
    Nel  corso  di  detti  accertamenti,  sono  state  segnalate  dal
segretario  comunale,  al  quale  e'  stato  revocato  l'incarico  di
direttore  generale,  alcune  situazioni inerenti all'amministrazione
dell'ente   connotate  da  illegittimita'  ed  anche  da  profili  di
illiceita',   nonche'   elementi  idonei  ad  avallare  l'ipotesi  di
collegamenti  di alcuni amministratori del comune con la criminalita'
organizzata.
    In  particolare, e' stata evidenziata la personalita' di soggetti
a  vario  titolo  interessati  ad appalti e lottizzazioni, ed in pari
tempo  e'  stato sottolineato come l'atto intimidatorio sopra citato,
nell'ambiente, venisse collegato ad una richiesta di installazione di
un  distributore  di  carburanti,  tanto  che, successivamente a tale
evento, il sindaco avrebbe promesso ai mandanti dell'intimidazione la
realizzazione dell'impianto.
    In  considerazione  delle  gravi  evidenze  emerse,  al  fine  di
verificare  se l'attivita' amministrativa dell'ente fosse soggetta ad
influenze  e  condizionamenti esterni riconducibili ad ambienti della
criminalita'  organizzata,  il prefetto di Caserta ha disposto, il 16
aprile   2004,   l'accesso   ai  sensi  dell'art.  1,  comma  4,  del
decreto-legge  6  settembre  1982,  n. 629, convertito dalla legge 12
ottobre  1982,  n. 726, con successive modificazioni ed integrazioni,
per gli accertamenti di rito.
    Le   risultanze   dell'attivita'   di  accesso,  confluite  nella
relazione   redatta  dalla  commissione  all'uopo  incaricata,  ed  i
successivi  accertamenti  effettuati dalla competente prefettura, cui
si   rinvia   integralmente,   hanno   evidenziato   un   quadro   di
illegittimita'  diffusa  e  la  propensione  dell'organo  di  vertice
dell'amministrazione  ad  egemonizzare la vita dell'ente anche grazie
all'avallo   di   un   dirigente   preposto   al  settore  strategico
dell'urbanistica, manutenzione e lavori pubblici.
    In  particolare,  e'  stato rilevato che un gruppo di personaggi,
coinvolti  in atti investigativi per fatti criminosi, con imputazione
per reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, comparivano
a  vario  titolo  in  procedure  urbanistiche  di  rilevante  valenza
economica,  determinanti  per  il  futuro  assetto  e lo sviluppo del
territorio di Casaluce.
    La  commissione,  infatti,  ha  accertato  che nel 2003 il comune
aveva stipulato una convenzione di lottizzazione in un'area destinata
a  zona  di  edilizia  economica  e  popolare,  con  due  cooperative
riconducibili,  in  ragione di rapporti di parentela, ad un soggetto,
condannato in primo grado, nel 2000, per associazione a delinquere di
stampo  mafioso,  legato ai vertici del clan dei casalesi e collegato
ai personaggi citati, interessati alle altre lottizzazioni.
    Inoltre,   fra   i  beneficiari  delle  procedure  relative  alla
lottizzazione  di alcune aree del piano regolatore generale figurano,
in  qualita'  di  soci  o  in quanto parenti dei titolari delle ditte
interessate  alle  relative  convenzioni,  soggetti  che  gli  organi
investigativi  ritengono  affiliati  al  clan  egemone  e  in stretto
collegamento  fra  loro  e  con  esponenti  di  vertice  del medesimo
sodalizio.
    Significativita',  nel  quadro  delineato,  e' da attribuire alle
illegittimita'   rilevate   nelle  procedure  di  approvazione  delle
predette  lottizzazioni, poste in essere in assenza dei piani di zona
che   il  comune  avrebbe  dovuto  preventivamente  adottare,  previa
riadozione   del   P.R.G.  Diverse  irregolarita'  sono  state  anche
riscontrate   nella  procedura  di  affidamento  della  progettazione
definitiva   ed   esecutiva   della   direzione   dei  lavori  e  del
coordinamento della sicurezza per le opere di urbanizzazione primaria
relative   al  piano  insediamenti  produttivi,  aggiudicate  ad  una
societa'  formata  da persone di fiducia del sindaco, una delle quali
e'  cugino  di  secondo  grado di un soggetto ritenuto affiliato alla
cosca locale.
    Emblematica  al  riguardo e' la sentenza emessa nel 2004, in sede
di  patteggiamento, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la
quale   uno   dei   personaggi   cointeressati   alle   lottizzazioni
urbanistiche  e'  stato  condannato  ad  un  anno  e  dieci  mesi  di
reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis, c.p.
    Dalla   pronuncia   si   evince  non  solo  che  il  predetto  e'
inequivocabilmente  collocato  nella associazione criminale locale ed
e'  uomo  di  fiducia  e factotum del capo cosca, essendo dedito alla
cura  dei  suoi  interessi  economici,  ma  anche che la criminalita'
organizzata,  per  ottenere l'aggiudicazione di gare d'appalto, si e'
avvalsa della collaborazione dello stesso, che aveva fatto da tramite
tra  il  gruppo  camorristico  dei  casalesi  e 1'amministrazione del
comune  di  Casaluce,  nel  quale  il predetto era ben introdotto. Da
ultimo  il soggetto di cui trattasi, in data 24 maggio 2006, e' stato
colpito da un provvedimento restrittivo della liberta' personale, per
il  reato  di  cui  all'art.  648-bis, c.p. Viene, altresi', posto in
evidenza  che un altro soggetto interessato alle lottizzazioni si era
rivolto  al  clan  per convincere i proprietari a cedere un terreno e
che  il  medesimo  aveva  organizzato  presso  il  proprio studio una
riunione   nella   quale   l'emissario  del  clan  aveva  imposto  ai
proprietari  di  accettare l'offerta. La sentenza costituisce un dato
centrale  per  la  ricostruzione  della  condizione  collusiva con la
malavita  organizzata,  nonche'  momento  di  sintesi della rilevanza
degli elementi raccolti in sede di accesso.
    Il  ruolo  di  rilievo  del predetto nel clan dei casalesi viene,
altresi',  confermato  dal  piu'  recente  sequestro  di  alcuni beni
disposto,   in   data  26  gennaio  2006,  dalla  Sezione  misure  di
prevenzione  dello  stesso  Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su
proposta della Direzione Investigativa Antimafia.
    Le  indiscusse  mire della criminalita' organizzata su importanti
interventi  urbanistici  nel  territorio  di  Casaluce emergono dalla
circostanza  che  le  lottizzazioni,  alle  quali  era interessata la
stessa   criminalita',   sono  state  approvate  dall'amministrazione
comunale,  unitamente  alla  considerazione  del  rapporto  di  forza
intercorrente  tra  il  sindaco  e  il  dirigente  posto a capo di un
settore  decisivo,  quale  quello «urbanistico, manutenzione e lavori
pubblici»   che   lo  avrebbe  assecondato  nelle  scelte  di  dubbia
legittimita'.
    Alla predetta conclusione si perviene anche tenuto conto di altre
vicende   processuali   penali  che  hanno  interessato  la  suddetta
amministrazione e che ne denotano la spregiudicatezza della gestione:
basta  citare  gli  avvisi  di garanzia emessi dalla procura di Santa
Maria  Capua Vetere, nei confronti del sindaco e del responsabile del
settore  amministrativo  per  i  reati  di  falso ideologico e truffa
aggravata  per una vicenda relativa ad un attestato sulla popolazione
residente  ai  fini della riclassificazione della segreteria generale
del  comune  e  di  altro procedimento penale per falsita' ideologica
commessa  in  atti  pubblici  e truffa che pende sempre nei confronti
dello stesso organo di vertice.
    Gli   elementi   istruttori  raccolti  chiariscono  il  grado  di
penetrazione  di  esponenti della criminalita' organizzata nella vita
amministrativa  dell'ente,  riconducibile prevalentemente ai rapporti
intercorrenti tra il sindaco e un affiliato al clan dei casalesi.
    Considerato  che  la  citata  sentenza  da' atto dei legami delle
organizzazioni   camorristiche   con  gli  amministratori  e  che  il
coinvolgimento   del  consiglio  comunale,  sotto  il  profilo  della
ricorrenza  della  situazione  di  soggezione  e  di  condizionamento
mafioso,  emerge  con  evidenza  nelle  decisioni assunte nel settore
urbanistico,   materia  demandata  dal  legislatore  alla  competenza
dell'organo consiliare in quanto rappresenta un nodo essenziale delle
scelte  politiche  sull'assetto  e sullo sviluppo del territorio, gli
elementi acquisiti risultano concludenti sulla sussistenza di fattori
di compromissione della amministrazione locale.
    Sulla  base  degli  elementi  emersi e' possibile asserire che la
vicinanza  tra  l'amministrazione  e  la  criminalita' organizzata ha
sensibilmente  alterato  il  ruolo che la legge assegna al comune, di
ente  esponenziale  della  comunita'  di  cittadini,  portatore della
rappresentanza  generale  dei loro interessi, e configura un concreto
pericolo   di   sviamento   dell'attivita'  dal  perseguimento  delle
finalita' pubbliche.
    Il  delineato  sistema  di  interferenze  e di fattori esterni al
quadro  degli  interessi  locali,  l'inosservanza  del  principio  di
legalita'  nella  gestione  dell'ente e l'uso distorto delle funzioni
pubbliche  hanno  pregiudicato le fondamentali garanzie democratiche,
hanno  minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica
e  compromesso  le  legittime  aspettative della popolazione ad esser
garantita   nella  fruizione  di  diritti  fondamentali,  ingenerando
sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.
    La  descritta  condizione esige un intervento risolutore mirato a
rimuovere  i  legami  tra  l'amministrazione locale e la criminalita'
organizzata  che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato
generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
    Pertanto,  il prefetto di Caserta, con rapporti del 6 agosto 2004
e  del  25  marzo 2006, che si intendono integralmente richiamati, ha
proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    Per   le   suesposte   considerazioni,   si   ritiene  necessario
provvedere,  con  urgenza,  ad  eliminare  ogni  ulteriore  motivo di
deterioramento   e   di  inquinamento  della  vita  amministrativa  e
democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia
degli  interessi  della  comunita'  locale  e  per  il recupero della
struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.
    La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata, in
relazione  alla  presenza ed all'estensione dell'influenza criminale,
rende  necessario  che  la  durata  della  gestione commissariale sia
determinata in diciotto mesi.
    Ritenuto,   per  quanto  esposto,  che  ricorrano  le  condizioni
indicate  nell'art.  143  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,   per   lo  scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Casaluce
(Caserta), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di
rigore.

      Roma, 19 giugno 2006

                                      Il Ministro dell'interno: Amato