Art. 6. 1. I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, lettera b) e dall'art. 4 del presente decreto non possono essere immessi in commercio da fabbricanti ed importatori, ne' venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere dal 31 marzo 2006. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 marzo 2006 Il Ministro della salute: Storace Il Ministro delle attività produttive Scajola Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 113