Art. 6.
  1.  I  prodotti  cosmetici  non conformi alle disposizioni previste
dall'art.  3,  comma 1, lettera b) e dall'art. 4 del presente decreto
non   possono   essere   immessi   in  commercio  da  fabbricanti  ed
importatori,  ne'  venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere
dal 31 marzo 2006.
  Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 9 marzo 2006
                                    Il Ministro della salute: Storace

       Il Ministro
delle attività produttive
         Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 113