Art. 2.

    1.  Gli  interventi  di cui al precedente art. 1 sono subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
    2.  Ai  sensi  del  comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale
8 agosto  2000,  n.  593,  e' data facolta' al soggetto proponente di
richiedere   una   anticipazione   per   un   importo   pari  al  30%
dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a
soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
    3.  Nello  svolgimento  delle  attivita'  progettuali  i costi di
ciascun  progetto,  di  cui  al  presente  decreto,  sostenuti  fuori
dall'ob.  1,  non  potranno  superare  il  25%  del  costo totale del
progetto.
    4.  Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati
e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
    5.  La  durata  del  finanziamento e' stabilita in un periodo non
superiore  a  dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto,
comprensivo  di  un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un
massimo  di  cinque  anni Il periodo di preammortamento (suddiviso in
rate  semestrali  con  scadenza  primo gennaio e primo luglio di ogni
anno  solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla
prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione
del progetto di ricerca e/o formazione.
    6.   Le   rate   dell'ammortamento   sono  semestrali,  costanti,
posticipate,  comprensive  di  capitale  ed  interessi  con  scadenza
primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide
con  la  seconda  scadenza semestrale solare successiva all'effettiva
conclusione del progetto.
    7.  Ai  fini  di  quanto  sopra si considera quale primo semestre
intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
    8.  Il  Ministero  fornira' alla banca, ai fini della stipula del
contratto  di  finanziamento,  la  ripartizione  per ciascun soggetto
proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.
    9. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi
per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle
attivita'  poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando quanto
stabilito all'art. 5.