Art. 2.
  Ciascuna  Universita'  dispone  l'ammissione  alle  Scuole,  per le
attivita'  di  cui all'art. 1, in base ad una graduatoria determinata
secondo  criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla
tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione
di  priorita'  di  cui  all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale
20 febbraio 2002.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 luglio 2006
                                                   Il Ministro: Mussi