Art. 2. Ciascuna Universita' dispone l'ammissione alle Scuole, per le attivita' di cui all'art. 1, in base ad una graduatoria determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione di priorita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 febbraio 2002. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 2006 Il Ministro: Mussi