Art. 10 Classificazione 1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilita' correlati alle esigenze connesse ai modelli organizzativi del CNEL, continua ad articolarsi nelle aree professionali A, B e C. 2. Le aree continuano ad essere individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacita' necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attivita' lavorative, secondo quanto previsto dall'allegato A) del presente CCNL. 3. Nelle aree e' previsto un unico accesso dall'esterno nella posizione iniziale dell'area. 4. I profili, collocati nelle aree A, B e C secondo le caratteristiche professionali di base indicate nell'allegato A), descrivono i contenuti professionali delle attribuzioni proprie dell'area di appartenenza, precedentemente articolati sulle diverse posizioni economiche. 5. Nel sistema di classificazione, la definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione piu' flessibile e razionale del personale nonche' a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi del CNEL. 6. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ogni dipendente e' tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all'interno della medesima area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente e' tenuto, altresi', a svolgere tutte le attivita' strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito.