Art. 10
                           Classificazione

   1.  Il  sistema  di  classificazione  del  personale, improntato a
criteri  di flessibilita' correlati alle esigenze connesse ai modelli
organizzativi   del   CNEL,   continua   ad  articolarsi  nelle  aree
professionali A, B e C.
   2.   Le   aree   continuano  ad  essere  individuate  mediante  le
declaratorie  che  descrivono  l'insieme dei requisiti indispensabili
per  l'inquadramento  nell'area  medesima.  Le stesse corrispondono a
livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacita' necessarie per
l'espletamento  di  una  vasta  e  diversificata  gamma  di attivita'
lavorative,  secondo  quanto  previsto  dall'allegato A) del presente
CCNL.
   3.  Nelle  aree  e'  previsto  un unico accesso dall'esterno nella
posizione iniziale dell'area.
   4.   I  profili,  collocati  nelle  aree  A,  B  e  C  secondo  le
caratteristiche  professionali  di  base  indicate  nell'allegato A),
descrivono  i  contenuti  professionali  delle  attribuzioni  proprie
dell'area  di  appartenenza, precedentemente articolati sulle diverse
posizioni economiche.
   5.  Nel  sistema di classificazione, la definizione dei profili si
configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione piu'
flessibile e razionale del personale nonche' a garantire una migliore
corrispondenza  delle  prestazioni  lavorative  dei  dipendenti  agli
obiettivi del CNEL.
   6.  Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
ogni  dipendente  e'  tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate
equivalenti  all'interno  della medesima area, fatte salve quelle per
il   cui   espletamento   siano   richieste  specifiche  abilitazioni
professionali.  Ogni dipendente e' tenuto, altresi', a svolgere tutte
le  attivita'  strumentali  e  complementari  a  quelle inerenti allo
specifico profilo attribuito.